Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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di 28 anni; allo stesso tempo il testo di legge stabilisce che entrambi gli aspiranti all’adozione devono aver raggiunto quest’età minima.
Capoverso 2: mentre in determinati casi è possibile derogare alla condizione dell’età minima per il bene del minore, quella della durata del matrimonio non ammette eccezioni. Non è di fatto possibile valutare la stabilità della relazione in un altro modo, vale a dire che l’adozione resta esclusa finché questa condi‐ zione non è soddisfatta. Nello specifico, l’adozione non sarà esclusa in generale, ma se del caso posticipata.
Infine, l’adozione del figliastro, oggi disciplinata all’articolo 264a capoverso 3 CC, sarà disciplinata nel nuovo articolo 264c CC (cfr. infra), poiché material‐ mente non si tratta di un’adozione congiunta138. Oggi, i motivi alla base della sistemazione nell’articolo sull’adozione congiunta – che equivale ad affermare che l’adozione del figliastro instaura un vincolo di filiazione congiunta coniuga‐ le139– non convincono più.
III. Adozione Art. 264b
singola
1 Una persona può adottare da sola se ha compiuto il ventottesimo anno di età.
2 Per motivi gravi è possibile derogare all’età minima, sempreché il bene del minorenne non ne sia pregiudicato.
3 Prima dell’adozione va tenuto adeguatamente conto dell’atteggiamento del coniuge, del partner registrato o del convivente di fatto della persona determinata ad adottare.
Capoverso 1: secondo il diritto in vigore, l’adozione singola è sostanzialmente ammessa soltanto se l’adottante non è coniugato. In via eccezionale anche una persona coniugata può adottare da sola, qualora l’adozione congiunta si rivelasse impossibile (art. 264b cpv. 2 CC).
L’avamprogetto proposto consente a tutte le persone di effettuare l’adozione singola. Come nell’articolo 264a AP-CC, anche qui l’età minima è ridotta a 28 anni.
Così, a livello formale ci si allontana dal principio secondo cui l’adozione singola da parte di una persona coniugata è possibile soltanto se l’adozione congiunta si rivela impossibile (art. 264b cpv. 2 CC). L’adozione singola poggia sull’idea che essa debba essere ammessa soltanto per le persone non legate. Se si volesse mantenere questo concetto, occorrerebbe, per coerenza, offrire l’adozione singola soltanto alle persone che non vivono né in un’unione istituzionalizzata (matrimonio, unione domestica registrata) né in una convivenza di fatto. Alla luce delle riflessioni fatte finora, tuttavia, questa soluzione non appare opportuna. Ogni persona deve avere la possibilità di adottare da sola, indipendentemente dal fatto che sia nubile o celibe, che viva in unione domestica registrata, che sia sposata o che conviva di fatto con il suo partner. Secondo l’avamprogetto, l’accertamento della situazione nel singolo caso permetterà di tutelare il bene del minore e impedire che il divieto dell’adozione congiunta per le coppie non sposate possa essere aggirato con l’adozione singola
138 CHK-Biderbost, art. 264a N4; Pfaffinger, Adoption durch eine Einzelperson, pag. 152.
139 BK-Hegnauer, art. 264a N9.