Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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quindi sostituiti con «aspiranti all’adozione» e «adottando», i quali possono indicare sia uno che due aspiranti all’adozione e rappresentano chiaramente la situazione prima dell’adozione.
Capoverso 1: nelle versioni francese e tedesco il capoverso 1 precisa che si tratta dell’adozione di una persona minorenne.
Capoverso 2: per quanto riguarda l’età massima degli aspiranti all’adozione e della differenza massima d’età tra questi ultimi e l’adottando137 appare oppor‐ tuno prevedere anche nel diritto in materia di adozione e iscrivere espressa‐ mente nella legge la condizione di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPAM, secondo cui i genitori devono essere in grado di provvedere al mantenimento e all'educazione del nascituro, presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età. Nonostante la legge non stabilisca un limite d’età assoluto, l’età dei genitori adottivi riveste comunque una notevole importanza nella decisione di adozione.
Capoverso 3: nella pratica capita spesso che gli aspiranti all’adozione, vista la lunghezza della procedura di adozione, depositino una domanda ancora prima di adempiere tutte le condizioni dell’adozione. Il capoverso 3 chiarisce ora che le condizioni dell’adozione devono essere adempite già al momento della presentazione della domanda. Sono fatte salve le domande di adozione di persone che fanno valere motivi gravi che consentono di derogare a determinate condi‐ zioni (cfr. art. 264a cpv. 2). In un caso simile la domanda di adozione andrà tuttavia corredata della corrispondente motivazione.
II. Adozione Art. 264a
congiunta
1 Coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se sono sposati da almeno tre anni e se entrambi hanno compiuto il ventottesimo anno di età.
2 Per motivi gravi è possibile derogare all’età minima, sempreché il bene del minorenne non ne sia pregiudicato.
Capoverso 1: in linea di principio, l’avamprogetto stabilisce che soltanto i coniu‐ gi possono adottare congiuntamente. A tal fine esige un’età minima degli aspi‐ ranti all’adozione e una certa stabilità relazionale. A differenza del disciplina‐ mento in vigore, che esige un’età minima o un matrimonio di almeno cinque anni (art. 264a cpv. 2 CC), le due condizioni dell’adozione – età minima e durata minima della relazione – devono ora essere soddisfatte cumulativamente. Nell’ottica del bene del minore, il grado di maturità dei genitori adottivi, defini‐ to in basa a un’età minima, e la stabilità relazionale, definita in base alla durata del matrimonio, sono due condizioni diverse che vanno soddisfatte una indi‐ pendentemente dall’altra:
1. la durata del matrimonio prevista per l’adozione congiunta sarà ridot‐ ta a tre anni, come chiesto dalla mozione 09.3026 Prelicz‐Huber;
2. la mozione 09.3026 Prelicz‐Huber chiede un abbassamento dell’età minima per i genitori adottivi. L’avamprogetto propone un’età minima
137 Cfr. cap. 5.2.