Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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del figliastro, anche l’adozione congiunta. Secondo il diritto vigente, l’adozione congiunta è riservata alle coppie sposate (art. 264a cpv. 1). Tale questione s’impone tuttavia anche in considerazione della summenzionata giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui il matrimonio non garantisce più una maggiore stabilità rispetto alla convivenza di fatto111. Da questa affermazione si potrebbe senz’altro dedurre che anche le coppie non sposate la cui relazione è caratterizzata da una certa stabilità dovrebbero poter adottare congiuntamente.

Tuttavia, dopo che il Consiglio nazionale ha modificato la suddetta mozione della CAG-S approvandola senza ammettere l’adozione congiunta, manca, tuttavia, un mandato diretto del Parlamento per una simile evoluzione del diritto dell’adozione. Va inoltre sottolineato che se l’adozione congiunta venisse ammessa per le coppie eterosessuali in convivenza di fatto, il medesimo disciplinamento dovrebbe valere anche per le coppie omosessuali. Come stabilito dalla Corte EDU nella sentenza X contro Austria, è ammissibile concedere diritti particolari alle coppie sposate. Il fatto di non concedere questi diritti a coppie non sposate non costituisce una disparità di trattamento discriminatoria in ragione dello statuto particolare di cui gode il matrimonio nell’ordinamento giuridico112. È per contro inammissibile trattare diversamente le coppie omosessuali in convivenza di fatto rispetto alle coppie eterosessuali in convivenza di fatto se tale disparità di trattamento è motivata unicamente dall’orientamento sessuale113.

Il Consiglio federale è consapevole del carattere politicamente molto controverso di un’eventuale estensione dell’adozione congiunta alle coppie omosessuali in convivenza di fatto. Come esposto nella sua risposta alla mozione 11.4046 del 22 febbraio 2012, non ritiene attualmente opportuno ammettere senza limitazioni l’adozione alle coppie omosessuali. Per questo motivo il presente avamprogetto non contiene una corrispondente proposta.

5.7 Maggiore partecipazione del minorenne

Il diritto vigente esige il consenso all’adozione del minorenne se questi è capace di discernimento (art. 265 cpv. 2 CC)114. Secondo la giurisprudenza, a condizioni normali questo è il caso quando il minorenne compie il quattordicesimo anno d’età115. Alcuni minori possono tuttavia essere capaci di discernimento anche prima116. La dottrina concorda sul fatto che occorre coinvolgere nella procedura minori anche più giovani, nonostante la legge non consideri il loro consenso come condizione di validità di un’adozione117. Questo principio sarà ancorato esplicitamente nella legge.

L’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede inoltre la possibilità per il fanciullo di farsi rappresentare per la tutela dei suoi interessi. Non appare tuttavia necessario offrire automaticamente questa possibilità a ogni adottando, in

111 Cfr. più sopra cap. 5.6.1.

112 X contro Austria (ricorso n. 19010/07), § 106.

113 X contro Austria (ricorso n. 19010/07), § 130.

114 Cfr. Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 252.

115 DTF 119 II 4; 107 II 22; cfr. anche art. 5 cpv. 1 lett. b della Convenzione europea del

27 set. 2008 in materia di adozione dei minori.

116 Nella sua sentenza Pini e altri contro Romania (ricorso n. 78028/01 e 78030/01), § 145, la Corte EDU ha dichiarato che una disposizione secondo cui i minori che hanno compiuto dieci anni devono acconsentire all’adozione, non è inopportuna («pas déraisonnable»).

117 CHK-Biderbost, art. 265 N 3; Basler Kommentar-Breitschmid, art. 265 N 8.