Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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dell’adozione congiunta da parte di una coppia coniugata, occorra considerare il momento della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica o se anche qui basti una vita comune nella stessa economia domestica. La questione è particolarmente importante soprattutto perché oggi tante coppie convivono per molto tempo prima di sposarsi o di contrarre un’unione domestica. Se si continuasse a considerare la durata del matrimonio nel caso delle coppie sposate e la durata dell’economia domestica comune nel caso dei conviventi di fatto, risulterebbero difficili problemi di conteggio, ad esempio se dopo due anni di vita comune, una coppia si sposa e due anni dopo uno dei coniugi intende adottare il figlio dell’altro. In un simile caso sarebbe inopportuno rifiutare l’adozione del figliastro, che sarebbe stata possibile se la coppia non si fosse sposata. Nell’ambito dell’adozione del figliastro appare quindi sensato considerare, in tutti i casi e indipendentemente dallo stato civile, unicamente la durata dell’economia domestica comune e prevedere la stessa durata che secondo l’avamprogetto si applica anche alle coppie sposate o registrate. Il Consiglio federale propone quindi come condizione per adottare il figliastro, una vita comune nella stessa economia domestica di almeno tre anni per tutti i tipi di relazioni di coppia (sposate, in unione domestica registrata o conviventi di fatto).

Il mandato del Parlamento prevede l’estensione dell’adozione, in particolare del figliastro, a tutti gli adulti, indipendentemente dal loro stato civile e dal loro modo di vivere. Ciò significa che la possibilità di adottare il figlio del rispettivo partner deve essere concessa non soltanto alle coppie eterosessuali, ma anche a quelle omosessuali in convivenza di fatto (mozione 11.4046). La necessità di autorizzare l’adozione del figliastro a queste comunioni di vita risulta anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, che nel caso X contro Austria ha stabilito che se l’adozione del figliastro è concessa alle coppie eterosessuali in convivenza di fatto, essa deve obbligatoriamente, per motivi di uguaglianza, essere concessa anche alle coppie omosessuali in convivenza di fatto, altrimenti sussiste una discriminazione inammissibile109.

Dato che, come esposto in precedenza, l’adozione del figliastro in sé è stata in parte criticata, il Consiglio federale si chiede tuttavia se sia effettivamente giustificato autorizzarla a tutte le forme di unione. Propone pertanto – scostandosi dalla decisione del Parlamento110 – di estendere l’adozione del figliastro alle coppie che convivono di fatto soltanto come variante.

La possibilità di adottare il figliastro deve essere limitata alle coppie in convivenza di fatto nel senso di una relazione stretta e stabile di due persone dello stesso sesso o di sesso opposto simile a un matrimonio (relazione di coppia). L’adozione del figliastro è tesa a creare una famiglia in cui l’adottante assume il ruolo del secondo genitore, il che non è ad esempio possibile nel caso di una donna che convive in un’economia domestica con sua sorella e ne intende adottare il figlio.

5.6.3 No all’adozione congiunta per le coppie che convivono di fatto

Nella sua versione originaria la mozione 11.4046 aveva già sollevato la questione se non sia opportuno autorizzare alle coppie in convivenza di fatto, oltre all’adozione

109 Cfr. più sopra cap. 1.7.4.

110 Decisione del Parlamento sulla mozione 11.4046 della CAG-S «Diritto in materia di adozione. Pari opportunità per tutte le famiglie».