Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/52: Revisione parziale dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) · 15 pagine

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qualifiche professionali di 800 – 1000 franchi, poiché vi è il rischio che questi costi inasprirebbero la situazione sul mercato del lavoro e ostacolerebbero ulteriormente il reclutamento di medici specialisti. Occorre infine garantire che gli emolumenti di 800 – 1000 franchi per il riconoscimento ai sensi degli articoli 15 e 21 come pure per le verifiche secondo l’articolo 35 LPMed vengano riscossi una volta sola (non cumulati).

SSO osserva che la procedura di cui all’articolo 21 capoverso 1 LPMed riguarda due possibili riconoscimenti: quelli giusta il capo I (riconoscimenti con eventuali misure di compensazione) e quelli secondo il capo III (riconoscimenti automatici) del titolo III della direttiva 2005/36/CE. Sia per la procedura secondo il capoverso 4 sia per quella secondo il capoverso 1 dell’articolo 21 LPMed (con riferimento al riconoscimento secondo il capo I titolo III della direttiva), l’organizzazione responsabile deve valutare il perfezionamento del richiedente. Il capoverso 4 dell’articolo 21 LPMed dovrebbe essere stralciato nell’ambito della prossima revisione (e fino ad allora vale quanto segue anche per questa procedura). Vengono tuttavia mantenuti i riconoscimenti a tenore dell’articolo 21 capoverso 1 LPMed e del capo III titolo III della direttiva. Valutare in modo accurato ed equo un perfezionamento da riconoscere conformemente a questa procedura comporta un onere non indifferente per l’organizzazione responsabile, che dovrebbe confrontare i curricola esteri con quelli svizzeri e analizzare l’esperienza professionale dei richiedenti. È probabile che nemmeno gli aumenti proposti basteranno a coprire questo onere, soprattutto se si considera che una parte degli emolumenti – se non tutti, come era il caso finora – resterà alla MEBEKO. È praticamente impossibile coprire tutti i costi generati da queste procedure. Ciò potrebbe valere per la MEBEKO, ma l’onere maggiore è a carico delle organizzazioni responsabili. Se il riconoscimento automatico conformemente al capo III titolo III della direttiva costa al minimo 800.- franchi, per il riconoscimento ai sensi del capo I (e temporaneamente anche per la procedura secondo l’articolo 21 capoverso 4 LPMed), molto più oneroso, resterebbero 200.- franchi al massimo. Pertanto, il limite massimo dovrebbe essere sensibilmente più alto oppure si dovrebbe concedere all’organizzazione responsabile la possibilità di riscuotere ulteriori emolumenti.

SZ è favorevole ai rinvii alla direttiva UE.

ZH deplora l’assenza di spiegazioni sugli effetti del recepimento della nuova direttiva. In particolare invita a valutare nuovamente l’equivalenza concreta delle formazioni offerte negli Stati dell’Europa dell’est. Si oppone inoltre a un allentamento delle attuali condizioni per il riconoscimento. Osserva che le conoscenze prescritte dall’articolo 44 capoverso 3 della direttiva 2005/36/CE per i farmacisti non soddisfano i requisiti posti dalla LPMed e che, pertanto, non può trattarsi di una formazione equivalente. Fa infine notare che, per aprire una farmacia, non esistono formazioni e perfezionamenti esteri equivalenti dal punto di vista della polizia sanitaria, in particolare per quanto concerne le competenze più vaste richieste in Svizzera. Per questi motivi, ZH boccia il recepimento della nuova direttiva per la formazione e il perfezionamento dei farmacisti.

In linea di massima, pharmaSuisse è contraria ai rinvii alle direttive UE: se la Svizzera vuole recepire queste direttive, le deve integrare nel testo di legge poiché non si può ragionevolmente pretendere che il cittadino medio – che dovrebbe comunque conoscere le leggi svizzere – cerchi le norme pertinenti nella giungla del diritto europeo, soprattutto nel caso in cui le direttive UE sono in vigore solo per la Svizzera mentre nell’E sono già state sostituite da altre. Il rapporto esplicativo non spiega l’importanza e gli effetti del recepimento di queste direttive.

11/15 20140910_Anhörungsbericht Teilrevision MedBV_IT