Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/52: Revisione parziale dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

dell’articolo 12.

BL ritiene che l’articolo risulti ora un po’ più comprensibile. Anche CDS ne approva la revisione, ma propone di modificare la formulazione adducendo che il nuovo articolo può ridurre i malintesi solo se elenca e raggruppa in modo esplicito le designazioni professionali da utilizzare.

TG reputa appropriate e mirate le precisazioni inerenti al riconoscimento, all’equivalenza e all’enunciato dei titoli. Deplora invece che la MEBEKO continui a non validare diplomi ecc. di Stati con i quali la Svizzera non ha accordi in materia. Sottolineando come ciò sarebbe importante soprattutto nell’ottica del rilascio di autorizzazioni eccezionali, chiede di valutare la possibilità del riconoscimento da parte della MEBEKO di tali diplomi e di includerla in una prossima revisione dell’OPMed.

13 partecipanti (FR, LU, SG, TI, VD, VS, ZH, ChiroSuisse, FMH/ISFM, pharmaSuisse, SMV, SSO, ASMAC) rifiutano invece esplicitamente la revisione dell’articolo 12 o si esprimono in modo negativo su alcuni aspetti della formulazione proposta. Asep si astiene dal pronunciarsi e non intende prendere posizione sull’articolo 12.

I contrari alla revisione dell’articolo adducono le seguenti motivazioni.

Alcuni partecipanti (FR, VD, VS) sostengono che la formulazione proposta crei più problemi di quanti ne risolva.

FR constata che l’applicazione dell’articolo 12 nella prassi cantonale non ha mai creato problemi. Secondo il Cantone, la revisione proposta non è convincente né in termini di contenuto né di sistematica. Fatto salvo l’adeguamento al diritto europeo dei capoversi 1 e 3, FR e VS non vedono motivo di rivedere l’articolo 12.

VD, Chirosuisse e ASMAC sono del parere che le modifiche proposte non raggiungono l’obiettivo di apportare chiarezza e trasparenza per quanto riguarda le designazioni professionali.

TI non condivide la necessità di rivedere l’articolo 12 OPMed nel senso proposto. La nuova formulazione sembra essere il frutto di un esagerato formalismo e di una volontà eccessiva di adeguamento alle direttive europee, che potrà anche giustificarsi da un punto di vista giuridico, ma che risulta essere assai lontana dalla realtà. È infatti facile prevedere che il medico svizzero privilegerà anche in futuro la designazione professionale secondo il nuovo capoverso 3 (utilizzando i termini del proprio diploma federale o titolo di perfezionamento federale), motivo per cui la nuova designazione di cui al capoverso 1 verrà comunque utilizzata unicamente dai medici provenienti dall’estero. TI sottolinea inoltre che il diritto europeo, in particolare la direttiva 2005/36/CE, distingue in modo netto la denominazione professionale ai sensi dell’articolo 52 della direttiva dall’uso dei titoli di studio ai sensi dell’articolo 54.

Secondo ZG, la nuova regolamentazione sulle designazioni professionali non è migliore della precedente. La pratica mostrerà se l’uso di denominazioni dei titoli nella lingua dello Stato che li ha rilasciati si affermerà o meno.

FMH/ISFM e SMV osservano che eventuali modifiche ritenute necessarie potrebbero sempre essere inserite nella prossima revisione della OPMed, che dovrebbe seguire in tempi brevi l’imminente approvazione della LPMed.

Diversi partecipanti (FR, TI, FMH/ISFM, ASMAC, SSO) chiedono che il capoverso 3 dell’articolo 12 in vigore sia ripreso nell’avamprogetto di revisione.

FMH/ISFM e SSO condividono l’opinione che la regolamentazione formulata nell’attuale capoverso 3 OPMed, secondo cui i diplomi e i titoli di perfezionamento non riconosciuti non possono essere utilizzati in Svizzera, sia di grande importanza. Secondo FMH/ISFM vi sono innumerevoli qualifiche estere,

5/15 20140910_Anhörungsbericht Teilrevision MedBV_IT