Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/52: Revisione parziale dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) · 15 pagine
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Analogamente a quanto avviene per i diplomi, pharmaSuisse vorrebbe che ci fosse una distinzione tra i titoli di perfezionamento svizzeri e quelli esteri (ad es. farmacista specialista estero riconosciuto a livello federale).
Articolo 12 capoverso 3
FR e FMH/ISFM ritengono che il capoverso 3 sia in parte superfluo, dato che l’utilizzo del titolo di perfezionamento è già disciplinato nel capoverso 2.
TI è dell’idea che la denominazione prevista da questo capoverso sarà quella prediletta dai medici svizzeri. Per ragioni di sistematica andrebbe pertanto menzionata prima dell’attuale capoverso 1.
ZH condivide questa opinione e vorrebbe modificare la formulazione come segue: «I titolari di un diploma federale utilizzano la designazione secondo il tenore del loro diploma federale.»
SSO sostiene che il capoverso 3 ha senso se collegato al capoverso 1, ma non al capoverso 2. Ciò malgrado, vi sono citati i titoli di perfezionamento. Se questi fossero tolti dal capoverso 3, la disparità di trattamento tra diplomi e titoli di perfezionamento sarebbe completa. Il capoverso 2 dovrebbe pertanto contenere la formulazione «riconosciuto a livello federale».
Articolo 12 capoverso 3bis
SG eccepisce che tale disposizione implicherebbe, ad esempio, che il titolo tedesco «Facharzt für Allgemeinmedizin», ossia medico specialista in medicina generale, potrebbe essere utilizzato in Svizzera così com’è (con l’indicazione del Paese d’origine), pur essendo riconosciuto dalla MEBEKO semplicemente sotto la designazione di «medico generico». SG ritiene che questa regolamentazione si spinga troppo oltre, dato che, secondo la concezione svizzera, un medico generico e un medico specialista in medicina generale si distinguono notevolmente in termini di qualifica professionale.
TI è dell’avviso che qui vengano confusi i concetti di «denominazione professionale» e «uso dei titoli di studio». Per quanto riguarda la designazione della professione, nemmeno l’articolo 52 della direttiva UE 2005/36/CE prevede la possibilità di utilizzare le denominazioni del Paese d’origine, essendo questa possibilità prevista unicamente per l’uso dei titoli di studio di cui all’articolo 54. In questo senso la possibilità prevista dal nuovo capoverso 3bis di omettere l’indicazione del Paese d’origine risulta inaccettabile e foriera di confusione.
VS e SMV si oppongono alle modifiche proposte, in quanto ritengono che nella prassi i titoli di formazione e perfezionamento esteri spesso non corrispondano al loro pendant svizzero e che i cicli di studio esteri siano tendenzialmente meno formalizzati ed estesi rispetto ai corrispondenti cicli svizzeri.
SMV può accettare la formulazione proposta solo se modificata come segue: «I titolari di un diploma o titolo di perfezionamento estero riconosciuto possono utilizzare anche la designazione secondo il proprio diploma o titolo di perfezionamento nella lingua nazionale dello Stato che lo ha rilasciato, se il diploma o il titolo di perfezionamento soddisfa le esigenze minime per la corrispondente designazione secondo il diritto svizzero. In tal caso, deve essere aggiunto tra parentesi il Paese d’origine del titolo.»
FMH/ISFM constata che i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti potrebbero continuare ad essere usati secondo il tenore originale. La novità è costituita dalla soppressione dell’obbligo di indicare il Paese d’origine. Secondo l’associazione, ciò rappresenta un sostanziale peggioramento rispetto all’ordinanza in vigore. L’indicazione dell’origine è tanto più importante quando si tratta di titoli rilasciati nei Paesi limitrofi.
Per pharmaSuisse la designazione secondo il tenore del diploma o del titolo di perfezionamento este-
8/15 20140910_Anhörungsbericht Teilrevision MedBV_IT