Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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ne interessate. Il Consiglio federale può per esempio subordinare l’esecuzione di tali esami all’obbligo di autorizzazione.

L’articolo 9 stabilisce che l’elaborazione dei dati genetici è soggetta alle prescrizioni sulla protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni. Qualora al fine di evitare discriminazioni o di tutelare la personalità della persona interessata si rivelasse necessario, il Consiglio federale può prevedere requisiti speciali validi in tutta la Svizzera, segnatamente per la conservazione dei dati genetici, la loro sicurezza e l’accesso.

All’articolo 13, la legge stabilisce il principio secondo cui gli esami genetici e prenatali debbano essere eseguiti conformemente allo stato della scienza e della tecnica. Ciò sottolinea l’attualità del presente disciplinamento che si ispira alle linee guida riconosciute sul piano nazionale e internazionale. Se del caso, il Consiglio federale deve poterle definire con maggiore precisione.

L’avamprogetto suddivide gli esami genetici sugli aspetti ereditari in diverse categorie da disciplinare. Visti i rapidi progressi scientifici nel settore della genetica, la distinzione tra esami in ambito medico e al di fuori dell’ambito medico deve consentire una certa permeabilità. Qui, il Consiglio federale deve poter precisare a livello di ordinanza quali esigenze applicare alla qualifica delle persone che prescrivono singoli esami o gruppi di esami. All’interno delle diverse categorie può stabilire esigenze dettagliate o dichiarare applicabili a determinati esami le prescrizioni dell’altra categoria (art. 17 cpv. 2 e art. 32 cpv. 4).

Nella maggior parte dei casi, l’esecuzione di esami genetici sottostà, secondo gli articoli 25 e 33, all’obbligo di autorizzazione. Come già previsto nel diritto vigente (art. 8 cpv. 3 LEGU in vigore), il Consiglio federale potrà anche in futuro estendere l’obbligo di autorizzazione ad altri esami genetici ed esami volti a valutare il rischio o escludere determinati esami dall’obbligo di autorizzazione (art. 25 cpv. 2). Come nella versione vigente, il Consiglio federale potrà disciplinare a livello di ordinanza i dettagli dei requisiti di autorizzazione e gli obblighi che incombono ai titolari delle autorizzazioni (art. 25 cpv. 4).

Come in precedenza, il Consiglio federale può prevedere condizioni supplementari per l’autorizzazione del depistaggio, oltre a quelle previste all’articolo 28 capoverso 2, e disciplinare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione e la vigilanza per il depistaggio (art. 28 cpv. 5).

In analogia con le disposizioni sull’autorizzazione dei laboratori che eseguono esami genetici, il Consiglio federale può (come finora) disciplinare i dettagli del riconoscimento dei laboratori che allestiscono profili del DNA (art. 51 cpv. 3).

5.5 Protezione dei dati

Riguardo al trattamento dei dati genetici, l’avamprogetto contiene una disposizione generale sulla protezione dei dati (articolo 9) attraverso la quale rinvia, come in precedenza, alla legislazione sulla protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni. Secondo l’articolo 3 lettera e della legge federale sulla protezione dei dati (LPD), il trattamento dei dati comprende «qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati». Sono da considerarsi «dati personali» o