Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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esami su Internet o attraverso le farmacie. Per il momento non è possibile prevedere se questi esami sono solo un fenomeno passeggero oppure duraturo. È di conseguenza difficile valutare lo sviluppo di questo mercato a livello internazionale e come questo avverrà in Svizzera in conseguenza della legislazione proposta.

Autorizzazioni, informazione del pubblico e ispezioni

Le autorizzazioni rilasciate dall’UFSP ai laboratori che eseguono esami genetici di cui all’articolo 31 sono soggette a emolumenti che dovranno coprire la totalità dei costi. In caso d’infrazione, l’UFSP prenderà i provvedimenti adeguati (sollecito, ispezione e, se del caso, ritiro dell’autorizzazione). Questi compiti possono essere coperti con le risorse disponibili. L’UFSP dovrà inoltre elaborare regolarmente materiale informativo sugli esami genetici sull’essere umano e divulgarlo in una forma comprensibile anche per i profani. Per questo nuovo compito sarà necessario un posto supplementare al 50 per cento e risorse finanziarie per 20 000 franchi l’anno (in particolare per la stampa di opuscoli informativi).

L'aumento del numero d'ispezioni richiederà una spesa supplementare per l’UFSP di circa 20 000 franchi l’anno.

Valutazione

L’UFSP ha il compito di valutare l’efficacia della nuova LEGU. Ciò avverrà in diverse tappe, fermo restando che di solito l’esecuzione delle singole fasi viene affidata a esperti esterni. In ordine cronologico si tratta delle seguenti tappe:

– La valutazione formativa viene effettuata su un periodo di cinque anni dopo l’entrata in vigore e analizza gli aspetti dell’ottimizzazione dell’esecuzione e dell’efficacia dell’informazione del pubblico. Questa parte della valutazione è rilevante soprattutto per la verifica degli effetti delle disposizioni legali.

– La valutazione sommativa comprende una valutazione sistematica finale delle ripercussioni del nuovo disciplinamento, evidenziando eventuali necessità di adeguamento della legge, e avviene successivamente alla fase della valutazione formativa.

I costi annui stimati per questa valutazione ammontano a 40 000 franchi.

Costi complessivi

Dall’entrata in vigore della legge occorre prevedere complessivamente i costi annui per un posto a metà tempo e 80 000 franchi per spese materiali.

3.2 Ripercussioni sui Cantoni, i Comuni, i centri e gli agglomerati urbani nonché le regioni di montagna

L’attuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non viene modificata. I Cantoni rimarranno responsabili di perseguire e giudicare i reati e di vigilare sul personale medico. Con l’ampliamento del campo d’applicazione agli esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione al di fuori dell’ambito medico (cfr. capitolo 3, sezione 2: riguarda in particolare la vendita di test genetici in farmacia) i Cantoni devono assumere nuovi compiti di vigilanza. Le ripercussioni finanziarie e in termini di personale dipendono dall’evoluzione del mercato degli esami genetici e da come i Cantoni eserciteranno la loro funzione di vigilanza. Secondo l’articolo 46