Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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della mozione 11.4037 del 28 ottobre 2011 sulla modifica della legge federale sugli esami genetici sull’essere umano, le Camere avevano conferito al Consiglio federale un incarico vincolante in questo senso.

4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

L’avamprogetto s’inserisce nelle priorità di politica sanitaria del Consiglio federale da raggiungere entro il 2020 (Sanità2020), in particolare nell’area d’intervento «Rafforzare le pari opportunità e la responsabilità individuale». La regolamentazione specifica per gli esami al di fuori dell’ambito medico (prescrizione, gestione della qualità) e l’inserimento delle disposizioni penali consentono di rafforzare i diritti di autodeterminazione delle persone interessate e la protezione da eventuali abusi.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Le basi costituzionali della LEGU non hanno subito modifiche sostanziali. Le disposizioni dell’avamprogetto sono rette dall’articolo 98 capoverso 3 Cost. sulle assicurazioni private, l’articolo 110 capoverso 1 Cost. sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici, l’articolo 113 capoverso 1 Cost. sulla previdenza professionale, l’articolo 117 capoverso 1 Cost. sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, l’articolo 119 capoverso 2 lettera f Cost. sulla protezione dell’essere umano dagli abusi della medicina della procreazione – che comprende così anche gli esami prenatali volti a valutare un rischio (art. 3 lett. i) – e dell’ingegneria genetica, l’articolo 122 capoverso 1 Cost. sul diritto civile. Il riferimento all’articolo 123 capoverso 1 Cost. sul diritto penale non è necessario per emanare disposizioni del diritto penale accessorio e può quindi essere stralciato.

5.2 Compatibilità con impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera è vincolata a diverse norme internazionali che sono rilevanti segnatamente nel contesto della regolamentazione degli esami genetici su persone incapaci di discernimento. Per esempio, l’articolo 24 della Convenzione del 20 novembre 1989117 sui diritti del fanciullo o l’articolo 25 della Convenzione del 13 dicembre 2006118 sui diritti delle persone con disabilità riconoscono ai minori e ai portatori di handicap il diritto di godere il massimo stato di salute possibile. Sia la LEGU vigente, sia il presente avamprogetto di revisione, con le sue limitazioni del diritto alla salute previste segnatamente all’articolo 14, rientrano nell’ambito ammesso dalle norme imperative di diritto internazionale, come illustrato nel commento alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (cfr. n. 1.5.2.1) e nel commento all’articolo 14.

117 RS 0.107

118 RS 0.109