Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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che sono elaborate e controllate dalla Commissione svizzera per l’assicurazione di qualità nel laboratorio medico (QUALAB). Inoltre negli esami delle caratteristiche somatiche, il rischio di violazione dei diritti della personalità è molto più basso che negli esami di caratteristiche ereditate o ereditarie, perché i primi non incidono sui familiari né sulla pianificazione familiare. L’introduzione di un obbligo di autorizzazione per la caratterizzazione delle malattie tumorali, oltre a essere inutile, rappresenterebbe un’ingerenza sproporzionata nella libertà economica e comporterebbe una notevole estensione dei compiti di esecuzione.
Altri esami di caratteristiche somatiche, segnatamente i test epigenetici, sono svolti attualmente esclusivamente nella ricerca e sono ancora lungi dall’applicazione e dalla realizzazione pratica. Per questo motivo anche qui si rinuncia al controllo della garanzia della qualità. Il Consiglio federale viene tuttavia autorizzato a introdurre, in caso di bisogno, un obbligo di autorizzazione o una vigilanza dell’autorità, se un giorno tali esami dovessero essere utilizzati anche per accertamenti individuali al di fuori del settore della ricerca.
1.4.3 Divieto per le assicurazioni private di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami
Nella stipulazione di determinate assicurazioni private, gli istituti di assicurazione non possono esigere che la persona da assicurare riveli i risultati di precedenti esami genetici presintomatici o prenatali, o di esami nell’ambito della pianificazione familiare, né utilizzare tali risultati. Questo divieto riguarda anche le assicurazioni sulla vita con una somma assicurata fino a 400 000 franchi e assicurazioni facoltative per l’invalidità con una rendita annua di 40 000 franchi al massimo.
Nella sua raccomandazione 12/2013 sulla revisione della LEGU, la CEEGU propone di adeguare questi limiti al tasso d’inflazione, cioè di aumentarli. L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) chiede invece di abolire il divieto o quantomeno di abbassare i limiti, facendo appello ai principi dell’economia privata di parità tra le parti e quindi di simmetria informativa30.
Respinta: modifica dei limiti di cui all’art. 27 cpv. 1 lett. d ed e LEGU
Il Consiglio federale ritiene che la situazione di partenza illustrata nel messaggio sulla LEGU31 non abbia registrato cambiamenti di rilievo e che sia opportuno mantenere gli attuali limiti. In ambito internazionale vige ancora un consenso sulla necessità di proteggere potenziali assicurati stipulanti dalla discriminazione genetica (cfr. anche n. 1.6.1.3). L’avamprogetto non ha considerato la richiesta della CEEGU, di adeguare i limiti all’inflazione, perché tali limiti non rappresentano basi di calcolo chiaramente definite, bensì rispecchiano considerazioni di natura politica che rendono superflui dei semplici ritocchi.
30 Cfr. Versicherer fordern Blick in Gentests, NZZ del 20 luglio 2014; Prädiktive Gentests beim Abschluss der Lebensversicherung, Urs Widmer, Pipette del 2014/3.
31 FF 2002 6633, n. 2.5.3