Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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poter proteggere dagli abusi soprattutto le persone incapaci di discernimento e garantire la protezione dei dati (n. 1.3.1.1).

Finora era vietato consegnare dispositivi diagnostico-genetici in vitro, cioè prodotti pronti per l’uso per accertare caratteristiche del patrimonio genetico, direttamente a non professionisti (cfr. art. 9 del diritto in vigore). Per evitare malintesi, nell’avamprogetto (cfr. n. 1.2.5) si parla ora di test genetici destinati a uso proprio e viene disciplinata la dispensazione analogamente alla prescrizione di esami genetici. I test genetici pronti per l’uso possono essere dispensati direttamente alla persona interessata solo se si tratta di «altri esami genetici al di fuori dell’ambito medico» (cfr. spiegazioni sull’art. 11).

Come ulteriore misura per contrastare le offerte illegali su Internet e nelle farmacie, l’avamprogetto disciplina ora anche l’intermediazione e la pubblicità per l’esecuzione di esami genetici e l’allestimento di profili del DNA. In questo modo si vuole assicurare che tutte le aziende o le persone coinvolte nel processo di un esame genetico o nell’allestimento di un profilo del DNA debbano rispettare i requisiti di questa legge (cfr. spiegazioni sull’art. 12).

In questo contesto vengono estese anche le disposizioni penali (cfr. in particolare art. 55 lett. a, 56 cpv. 1 lett. b e 57 lett. a, b e d).

1.3.5 Diagnosi prenatale

Le disposizioni riguardanti gli esami prenatali vengono adeguate agli sviluppi dei NIPT (cfr. n. 1.2.4). Questi test abbattono le precedenti barriere della diagnosi invasiva e preannunciano un cambiamento nello svolgimento degli esami prenatali preventivi. Per mantenere lo stesso livello di protezione degli embrioni, gli esami genetici sui nascituri vengono limitati all’accertamento delle caratteristiche che incidono non solo «direttamente» ma anche «sostanzialmente» sulla salute. L’aggiunta del termine «sostanzialmente» significa che in futuro si dovrà tener conto della gravità della malattia. In questo modo si vuole sventare il pericolo di forme indesiderate di eugenetica.

Riguardo alla determinazione del sesso di embrioni e feti, si vuole mantenere il divieto di una determinazione mirata, salvo nei casi in cui ciò è necessario ad accertare una malattia (p. es. anomalia dei cromosomi sessuali o malattia ereditaria a carico del cromosoma X). Grazie ai progressi tecnologici, diventa sempre più frequente, durante un esame prenatale preventivo, venire a conoscenza del sesso come referto collaterale, p. es. nelle ecografie. Inoltre i nuovi test prenatali non invasivi forniscono già in uno stadio precoce le informazioni sul sesso del nascituro come parte dell’analisi cromosomica. Per prevenire una selezione non giustificata del sesso, l’avamprogetto vieta ora la comunicazione del sesso prima di un termine di dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione (cfr. art. 118 CP26 e le spiegazioni sull’art. 15).

Accanto a queste restrizioni, l’avamprogetto contiene anche alcune liberalizzazioni. In particolare prevede due nuove indicazioni per gli esami prenatali: da un lato, consente, nell’ambito degli esami di controllo in gravidanza, di eseguire esami prenatali per evitare il pericolo di un’incompatibilità tra i gruppi sanguigni, in parti-

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