Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

ereditarie legate al sesso) può essere comunicato solo allo scadere del termine per l’interruzione legale della gravidanza (Germania, Norvegia).

Esami genetici in ambito assicurativo

La metà dei Paesi in rassegna vieta categoricamente alle compagnie di assicurazione di esigere in relazione con un rapporto assicurativo lo svolgimento di un esame genetico o di utilizzare i risultati di esami già svolti dalla persona interessata (Austria, Francia, Norvegia, Portogallo). Alcuni Paesi – come la Svizzera – stabiliscono dei valori limite oltre ai quali le compagnie assicurative possono chiedere – per alcuni tipi di assicurazione (in particolare assicurazioni sulla vita) – che siano rivelati i risultati di precedenti esami genetici (Germania: somma assicurata superiore a 300 000 euro o rendita annua superiore a 30 000 euro; soluzioni simili sono in vigore in Svezia e anche in Olanda, a cui si è ispirato il Consiglio federale nel suo messaggio e nel suo disegno per la LEGU dell’11 settembre 200232). Vi sono però anche degli Stati in cui la legislazione non prevede norme in materia (Spagna).

Esami genetici in ambito lavorativo

In diversi Paesi analizzati è categoricamente vietata l’esecuzione di esami genetici o l’utilizzazione dei risultati di esami precedenti nel contesto del rapporto di lavoro (Austria, Francia, Norvegia, Svezia). Alcuni Paesi – come la Svizzera – ammettono delle eccezioni, soprattutto se sono finalizzate a proteggere la salute della persona interessata o di altri dipendenti (Germania e Portogallo). La Spagna non conosce norme al riguardo.

1.5.2 Rapporto con il diritto europeo

1.5.2.1 Consiglio d’Europa

Il Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato diverse raccomandazioni nel campo della genetica33.

Il 4 aprile 1997, a Oviedo (Spagna), è stata aperta alla firma e alla ratifica la Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina34, che è entrata in vigore il 1° dicembre 1999. In Svizzera, la Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina è stata approvata dall’Assemblea federale il 20 marzo 2008 ed è entrata in vigore il 1° novembre 2008.

La Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina è una convenzione quadro che contiene principi vincolanti per gli Stati che la ratificano. Essa prevede uno standard minimo per la tutela dei diritti umani nel campo della biomedicina. A questo scopo stabilisce i principi cardine sulla biomedicina e concretizza i diritti fondamentali da rispettare nell’ambito della medicina umana.

32 FF 2002 6586

33Raccomandazione R (90) 13 del 21 giugno 1990 sullo screening genetico prenatale, la

diagnosi genetica prenatale e la consulenza genetica ad essi associata;

Raccomandazione R (92) 1 del 10 febbraio 1992 sull’utilizzazione dell’analisi dell’acido desossiribonucleico (DNA) nell’ambito del sistema giudiziario penale;

Raccomandazione R (92) 3 del 10 febbraio 1992 relativa ai test ed allo screening genetico per scopi di natura sanitaria;

Raccomandazione R (97) 5 del 13 febbraio 1997 relativa alla protezione dei dati sanitari.

34 RS 0.810.2