Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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1.5 Confronto giuridico e rapporto con il diritto europeo e internazionale
1.5.1 Ordinamento giuridico in altri Paesi
1.5.1.1 Osservazioni preliminari
Nel 2002, quando il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il suo messaggio sulla LEGU, vi erano solo due Paesi in Europa che prevedevano norme generali sugli esami genetici: la Norvegia e l’Austria. Con l’emanazione della LEGU, la Svizzera ha assunto quindi un ruolo di pioniere in questo campo. Nel frattempo, anche altri Stati hanno adottato normative sugli esami genetici. Nessuno però disciplina gli esami genetici in senso lato; all’estero gli esami del patrimonio genetico umano al di fuori dell’ambito medico non risultano infatti ancora regolamentati.
1.5.1.2 Panoramica
La seguente panoramica comprende i Paesi limitrofi e altri Stati europei, che hanno disciplinato gli esami genetici in forma relativamente esauriente mediante un atto normativo specifico. Si tratta dei seguenti Paesi:
Germania: la legge sugli esami genetici sull’essere umano (Gendiagnostikgesetz - GenDG) del 31 luglio 2009 è molto simile alla LEGU e disciplina gli esami genetici a scopo medico e le sue applicazioni per la determinazione della filiazione, in campo assicurativo e in ambito lavorativo.
Francia: le disposizioni della «Loi n. 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique» (riveduta nel 2011) contengono i principi ancorati nel Code civil (in particolare la restrizione secondo la quale gli esami genetici possono essere svolti solo a scopo medico e di ricerca, cfr. art. 16-10 del Code civil). Allo stesso tempo la legge ha modificato il Code de la santé publique, in cui sono ora disciplinati diversi aspetti legati ai test genetici (in particolare art. L 1131-1 segg. e L 2131-1 segg.).
Italia: in Italia gli esami genetici non sono disciplinati per legge. Per la prassi sono però rilevanti gli Orientamenti bioetici per i test genetici del 19 novembre 1999, emanati dal Comitato Nazionale per la Bioetica. Poiché non si tratta di norme di legge, questi orientamenti non saranno presi in considerazione nel seguente esame dei singoli punti.
Norvegia: la legge sull’applicazione della biotecnologia nella medicina umana del 5 dicembre 2003 non disciplina solo gli esami genetici e i test pre- e postnatali, ma in particolare anche la medicina riproduttiva e la ricerca sugli embrioni. Anche questa legge è limitata al campo medico. Le disposizioni riguardanti gli esami genetici sono riportate nei capitoli 2A (DPI), 4 (DPN), 5 (esami genetici postnatali) e 6 (terapia genica).
Austria: la legge sull’ingegneria genetica (Gentechnikgesetz, GTG) del 12 luglio 1994 disciplina essenzialmente l’utilizzazione di organismi geneticamente modificati. Negli articoli §§ 64-79 sono però trattati anche gli esami genetici sugli esseri umani. Oltre all’analisi a scopo medico è regolamentata anche la loro esecuzione a scopo di ricerca e formazione nonché l’impiego da parte dei datori di lavoro e delle compagnie di assicurazione.