Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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colare accertare il fattore Rhesus o altri antigeni di gruppo sanguigno dell’embrione o del feto e, dall’altro, permette di chiarire se il sangue del cordone ombelicale dell’embrione o del feto è idoneo, per le sue caratteristiche tessutali, a essere trasferito a un genitore o a un fratello o una sorella, per svolgere un trapianto in condizioni ottimali (cfr. n. 1.2.4). In occasione del dibattito parlamentare sulla diagnosi preimpianto (DPI), le Camere federali si sono espresse contro i «bambini salvatori», cioè hanno respinto la selezione dell’embrione in base alla sua capacità, basata sul tipo HLA, di servire dopo la nascita da donatore di cellule emopoietiche per un fratello malato o una sorella malata27. Come ha spiegato il Consiglio federale già nel suo messaggio sull’ammissione della DPI28, la DPN non può essere equiparata dal punto di vista etico alla DPI. Ciò vale a maggior ragione per l’accertamento prenatale della compatibilità tessutale, perché in quest’ultimo – a differenza della DPI, in cui gli embrioni vengono scartati – l’informazione sulla compatibilità tessutale viene utilizzata esclusivamente per ottimizzare le condizioni del successivo trapianto. Il pericolo che un embrione o un feto sano venga abortito unicamente a causa della sua incompatibilità con il fratello malato o la sorella malata, appare molto basso. È ulteriormente ridotto dal fatto che – analogamente alla comunicazione del sesso – anche il tipo di tessuto può essere comunicato solo dopo il termine della 12ª settimana dall’inizio dell’ultima mestruazione (cfr. spiegazioni sull’art. 15).

1.3.6 Allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona

Le disposizioni sui profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona non subiscono cambiamenti di fondo rispetto alla legge in vigore. Cambia solo la definizione legale dei profili del DNA, che viene adeguata agli attuali livelli di conoscenze (cfr. n. 1.2.5 e spiegazioni sull’art. 3 lett. k) e viene introdotta una nuova norma sul consenso all’allestimento dei profili del DNA di persone decedute (cfr. spiegazioni sull’art. 47 cpv. 3 e 4). Inoltre l’avamprogetto puntualizza che se dall’esame emergono caratteristiche in ambito medico e al di fuori dell’ambito medico, queste non possono essere comunicate (art. 47 cpv. 1).

1.3.7 Informazione del pubblico

Per sensibilizzare la popolazione sull’uso consapevole e responsabile degli esami genetici – soprattutto riguardo alle offerte estere su Internet – la Confederazione viene incaricata di divulgare informazioni obiettive e facilmente comprensibili su importanti aspetti di questo settore (cfr. art. 53).

1.3.8 Disposizioni penali

Le disposizioni penali vengono ampliate per offrire un’efficace protezione dagli abusi. Finora erano limitate agli specialisti (medici e direttori di laboratori), ai datori di lavoro e agli assicuratori. Secondo l’avamprogetto vengono rivolte anche ai

27 13.051 Diagnosi preimpianto, vedi http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20130051

28 FF 2013 5041, in particolare. n. 1.3.1.3