Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Commento ai singoli articoli
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Scopo
L’ordine delle disposizioni relative al campo d’applicazione (ex art. 1) e allo scopo (ex art. 2) è stato invertito, per armonizzarlo con quello utilizzato in altre leggi in ambito biomedico. L’articolo 1 disciplina ora lo scopo della legge e riprende le precedenti prescrizioni ma, poiché il campo d’applicazione viene definito solo all’articolo successivo, puntualizza che la legge si prefigge di tutelare la dignità umana e la personalità in caso di esami genetici (lett. a).
Alla stessa stregua del precedente messaggio sulla LEGU, l’articolo sullo scopo adempie il mandato dell’articolo 119 capoverso 2 della Costituzione federale. La legge non si prefigge un divieto con riserva di autorizzazione, ma continua a ritenere sostanzialmente ammissibili gli esami genetici. Considera però necessario prevedere restrizioni severe soprattutto per le persone incapaci di discernimento e nei rapporti di lavoro e assicurativi nonché della responsabilità civile. La lettera b stabilisce pertanto che uno scopo importante della legge è di impedire esami genetici abusivi e l’utilizzazione abusiva di dati genetici. L’avamprogetto conferisce inoltre una particolare rilevanza alla qualità degli esami genetici e all’interpretazione dei loro risultati. La lettera c vi fa un riferimento esplicito, anche se si tratta di un aspetto della protezione della personalità.
Il termine di «esami genetici» utilizzato nell’articolo sullo scopo si riallaccia al titolo della legge e comprende tutte le analisi del patrimonio genetico umano soggette al campo d’applicazione della legge (cfr. il commento all’art. 2).
Art. 2 Campo d’applicazione
Uno dei principali obiettivi della presente revisione è di chiarire la questione dell’ammissibilità degli esami genetici che finora non erano contemplati dalla LEGU, nonché di ridurre al minimo la problematica della delimitazione tra i diversi ambiti nei quali vengono eseguiti degli esami genetici (cfr. n. 1.2.3 e 1.3.1). Per questo motivo la disposizione sul campo d’applicazione deve essere riformulata. Mentre la norma vigente elenca singolarmente ogni ambito disciplinato dalla legge (ambito medico, ambito lavorativo, assicurativo, casi di responsabilità civile e allestimento di profili del DNA) il nuovo capoverso 1 viene formulato in modo aperto e non contiene più un elenco esaustivo. Gli esami prenatali vengono ora menzionati in modo esplicito, ma solo per offrire una descrizione chiara del campo d’applicazione. Il capoverso non subisce una modifica materiale, poiché gli esami prenatali erano già disciplinati dalla LEGU. Con la nuova definizione, la legge disciplina – fatte salve le limitazioni contenute ai capoversi da 2 a 4 – tutti gli esami genetici eseguiti sull’essere umano, segnatamente (cfr. n. 1.3.1):
- Esami genetici di caratteristiche ereditate o ereditarie in ambito medico Questo settore corrisponde all’ambito medico finora in vigore. La nuova formulazione della definizione «esami genetici» consente però di precisare e ampliare il campo d’impiego, per esempio in vista di esami su persone dece-