Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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incapace di discernimento, e con le prescrizioni della legge sui trapianti35 e della legge sulla ricerca umana36.
Alcuni settori della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina sono stati regolamentati più in dettaglio mediante protocolli aggiuntivi. Finora sono stati approvati quattro protocolli aggiuntivi che riguardano il divieto di clonazione, il trapianto di organi, la ricerca sull’uomo e i test genetici. La Svizzera ha ratificato il protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione37 di esseri umani assieme alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina. Questo protocollo è entrato in vigore il 1° novembre 2008. Il 10 novembre 2009 la Svizzera ha ratificato anche il protocollo aggiuntivo relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana38, che è entrato in vigore il 1° marzo 2010. Il protocollo aggiuntivo relativo ai test genetici a fini medici, adottato dal Comitato dei Ministri il 7 maggio 200839, non è stato ancora firmato dalla Svizzera. Il protocollo aggiuntivo concretizza segnatamente alcuni principi come la non discriminazione, la garanzia della qualità, la consulenza, il libero consenso e la protezione delle persone incapaci di discernimento – tutte condizioni che l’attuale LEGU già soddisfa. Il protocollo aggiuntivo contiene però anche delle prescrizioni sui test genetici condotti sul materiale genetico di persone decedute ed esige che vengano emanate delle disposizioni di legge a questo proposito. Viene attribuita grande importanza anche all’informazione del pubblico. Gli Stati sono invitati ad adottare misure adeguate per facilitare l’accesso del pubblico a informazioni obiettive sui test genetici, in particolare sui DTC GT. Sebbene la Svizzera non abbia ancora firmato né ratificato il protocollo, il presente avamprogetto soddisfa i requisiti necessari.
1.5.2.2 Unione Europea
Il diritto UE non contiene norme specifiche sugli esami genetici sull’essere umano. La direttiva 2004/23/CE40 disciplina la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo e di prodotti fabbricati derivanti da tali tessuti e cellule. La direttiva stabilisce le norme di qualità e di sicurezza per garantire un’elevata tutela della salute umana. Le disposizioni tecniche di esecuzione sono contenute nelle direttive 2006/17/CE41 e 2006/86/CE42. Sebbene le norme
35RS 810.21
36RS 810.30
37 RS 0.810.21
38 RS 0.810.22
39 http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/203.htm (11.06.2014)
40 Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.
41 Direttiva 2006/17/CE della Commissione dell’8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, GU L 38 del 9.2.2006, pag. 40.
42 Direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane, GU L 294 del 25.10.2006, pag. 32.