Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

dute e su embrioni e feti risultanti da interruzioni di gravidanza, aborti spontanei o su nati morti (cfr. commento all’art. 3 lett. a in combinato disposto con l’art. 16). L’avamprogetto, come le legge in vigore, disciplina inoltre l’esecuzione di esami genetici e l’utilizzazione di dati genetici nei rapporti di lavoro e assicurativi e della responsabilità civile (cfr. commento agli art. 36- 46).

- Esami genetici di caratteristiche ereditate o ereditarie in ambito non medico Il campo d’applicazione comprende ora anche gli esami genetici che di regola non sono rilevanti dal punto di vista medico (cfr. commento all’articolo 31). Tali esami non riguardano informazioni sullo stato di salute o su un potenziale rischio di malattia, ma potrebbero condurre a dati sensibili che richiedono una particolare tutela (cfr. n. 1.3.1 e 1.3.2).

- Allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione e l’identità L’allestimento di profili del DNA al di fuori dei procedimenti penali rimane un campo disciplinato dalla LEGU. In questa categoria rientrano gli accertamenti di rapporti di parentela, in particolare gli accertamenti della paternità, ma anche quelli di parentela tra fratelli e sorelle o tra nonni e nipoti (cfr. commento al cpv. 2 e all’art. 3 lett. k nonché agli art. 47-51).

- Esami genetici delle caratteristiche del patrimonio genetico che non sono trasmesse ai discendenti

Il campo d’applicazione della LEGU comprende ora anche gli esami genetici delle caratteristiche somatiche del patrimonio genetico (cfr. a riguardo il commento al cpv. 3).

Sebbene il campo d’applicazione includa ora anche gli esami genetici sulle persone decedute, gli esami sul DNA nell’ambito di studi archeologici continuano a non essere disciplinati dalla LEGU (cfr. commento all’art. 16). Anche gli esami genetici sugli agenti infettivi continuano a essere esclusi. Questi test sono eseguiti sull’essere umano ma non sul patrimonio genetico e rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 26 giugno 1996 concernente i laboratori di microbiologia e sierologia47.

Il termine di «esami genetici» impiegato nella legge deve essere tuttora inteso come un processo. La legge non disciplina solo l’analisi effettiva di un campione in un laboratorio, ma anche l’informazione e la consulenza offerte prima dell’esame, la necessità di richiedere il consenso del paziente, il prelievo del campione, la comunicazione dei risultati nonché la riutilizzazione e la conservazione dei campioni e dei dati.

Profili del DNA (cpv. 2)

L’avamprogetto precisa ora quali disposizioni devono essere applicate all’allestimento dei profili del DNA volto ad accertare la filiazione o l’identità. Tale precisazione è necessaria perché i principi contenuti nella sezione 2 del capitolo 1 sono in sostanza applicabili, ma nell’allestimento dei profili del DNA devono essere spesso attuati in modo diverso rispetto agli esami genetici sulle caratteristiche in ambito medico e non medico. Per questo motivo, accanto alla definizione dei termini (art. 3), all’allestimento dei profili del DNA si applicano solo i principi relativi al divieto di discriminazione, alla protezione dei dati genetici e allo stato della scienza

47 RS 818.123.1