Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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za etnica o regionale a determinati gruppi di persone (genealogia o ricerca sulla discendenza). Questi esami genealogici tramite analisi del DNA fanno parte degli esami genetici disciplinati dal capitolo 3, dove sono citati espressamente (art. 31 cpv. 1 lett. c).

Riguardo all’allestimento di profili del DNA di cui al presente capitolo occorre segnalare che la CEEGU è incaricata di formulare raccomandazioni sull’allestimento dei profili del DNA (art. 52 lett. e). Le raccomandazioni dovranno includere gli standard di qualità e le modalità di esecuzione degli accertamenti in casi difficili. Un esempio è l’allestimento di profili del DNA in procedure amministrative che potrebbero portare alla luce una non-paternità.

Art. 47 Principi

Questa disposizione riprende il principio dell’attuale articolo 31, ma viene riformulata per tenere conto dell’ampliamento del campo d’applicazione e dei progressi tecnici e scientifici nell’allestimento dei profili del DNA. L’idea fondamentale è che, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, un profilo del DNA è sempre un confronto di sequenze del DNA tra varie persone e non deve fornire informazioni sulle caratteristiche o le proprietà delle persone interessate.

Secondo il capoverso 1 è vietato eseguire esami genetici su malattie ereditate o ereditarie nell’ambito dell’allestimento di profili del DNA; solo il sesso può essere accertato, come finora, in casi particolari, dato che per l’accertamento di determinati legami di parentela deve essere esaminato anche il cromosoma Y. Questa norma corrisponde a quella attuale, che vieta di ricercare informazioni sullo stato di salute o su altre caratteristiche individuali della persona interessata. La nuova disposizione proposta va però oltre, ammettendo che non è possibile impedire completamente l’acquisizione di informazioni su tali caratteristiche. Già oggi dal confronto di sequenze del DNA nella sezione non codificante vengono alla luce cromosomi o segmenti mancanti o soprannumerari. Di conseguenza la trisomia 21, per esempio, viene riconosciuta regolarmente. Poiché anche nell’allestimento dei profili del DNA vengono ora impiegate nuove tecnologie, p. es. microarray di DNA per confrontare mutazioni puntiformi sul DNA, e vengono integrati nell’analisi anche i segmenti codificanti, bisogna aspettarsi un aumento delle informazioni in eccesso sulle caratteristiche personali o rilevanti dal punto di vista medico. Nei profili del DNA impiegati nei procedimenti penali, alcuni Paesi utilizzano già dei metodi che possono fornire informazioni sull’aspetto o l’origine di una persona interessata. Per tener conto di questi elementi, il secondo periodo puntualizza che tali informazioni non devono essere comunicate alla persona interessata. I motivi sono molteplici: innanzitutto lo scopo dei profili del DNA non è di svolgere tali accertamenti; di conseguenza, la persona interessata non è stata informata e non ha potuto acconsentire all’esame di tali caratteristiche. Inoltre i laboratori che allestiscono i profili del DNA devono soddisfare altre esigenze rispetto ai laboratori che eseguono gli esami genetici in ambito medico o al di fuori dell’ambito medico.

Il capoverso 2 specifica le condizioni per il prelievo dei campioni. Il prelievo deve avvenire nel laboratorio incaricato oppure su suo ordine da parte di un medico o di un’altra persona idonea. In determinate procedure amministrative (p. es. per il ricongiungimento familiare nelle procedure di migrazione) il prelievo è svolto presso la rappresentanza svizzera all’estero, dove eventualmente non è disponibile un medico. In questi casi il laboratorio può autorizzare la rappresentanza svizzera a incaricare