Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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del prelievo un’altra persona idonea. Anche in un semplice prelievo con tampone buccale occorrere osservare determinate precauzioni per evitare la contaminazione con DNA estraneo e la persona che lo esegue deve quindi disporre di adeguate conoscenze; se è necessario un prelievo di sangue, occorre ricorrere a una persona debitamente qualificata.
Le persone interessate devono dimostrare in ogni caso la propria identità. Questa disposizione ha un duplice scopo: da un lato vuole promuovere la qualità dell’esame e dall’altro assicurare che il campione provenga effettivamente dalla persona che ha acconsentito all’esame. In questo modo si evita che vengano allestiti dei profili del DNA di terzi.
Il capoverso 3 introduce una nuova disposizione sull’ammissibilità dell’allestimento di profili del DNA su persone decedute. Secondo la lettera a, un prerequisito a questo scopo è la manifestazione di volontà della persona il cui rapporto con il deceduto deve essere accertato o della persona autorizzata a rappresentarla. In virtù della lettera b, questa persona deve far valere buoni motivi per l’accertamento del rapporto di filiazione. Per esempio, per accertare che non sussista un rapporto di filiazione, possono esser fatti valere buoni motivi per l’allestimento di un profilo del DNA se, in base alle dichiarazioni attendibili di familiari o terzi o in base a incoerenze di gruppi sanguigni, sussistono dubbi fondati sul rapporto di filiazione come definito dal diritto civile. Se lo scopo è di dimostrare la filiazione diretta da una persona deceduta, anche qui l’accertamento può essere motivato da dichiarazioni attendibili di familiari o di terzi. Inoltre, secondo la lettera c, è richiesto il consenso degli stretti congiunti della persona deceduta ai sensi della legge sui trapianti oppure l’ordine di un’autorità o di un tribunale. Per esempio, può essere necessario chiarire la filiazione di una persona deceduta quando vengono fatti valere diritti legittimi di successione e quindi occorre chiarire i rapporti secondo il diritto di famiglia. In tali casi può essere necessario l’ordine di un tribunale civile.
Se non esistono più stretti congiunti o se questi non sono raggiungibili con un onere ragionevole, l’accertamento della filiazione può avvenire, secondo il capoverso 4, anche senza il loro consenso o senza l’ordine di un’autorità o di un tribunale. La persona che chiede l’accertamento deve in ogni caso rivelare i rapporti familiari e mostrare chi sono gli stretti congiunti e quali passi ha intrapreso per ottenere il loro consenso. Questa disposizione consente pertanto, in accordo con l’articolo 10 capoverso 2 e l’articolo 119 capoverso 2 lettera g Cost., di applicare il diritto a conoscere la filiazione anche dopo il decesso della persona della quale si vuole accertare la filiazione. Un’eventuale volontà contraria manifestata dal defunto quando era ancora in vita non viene presa in considerazione perché il diritto a conoscere le proprie origini è da considerarsi preponderante100.
Questa disposizione non riguarda l’identificazione di persone decedute da parte della polizia in una procedura non penale, per esempio l’identificazione di salme divenute irriconoscibili in seguito a un incidente o per effetto della decomposizione. Questi accertamenti sono disciplinati dalla legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA101.
Il capoverso 5 stabilisce che i campioni, e ora anche i dati genetici, ottenuti dall’allestimento di un profilo del DNA non possono essere utilizzati per altri scopi.
100 Cfr. DTF 134 III 241 sul diritto del figlio maggiorenne di conoscere la propria ascendenza.
101 RS 363