Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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familiare e di rivelarne o di utilizzarne i risultati (cfr. l’art. 29 vigente98). L’esecuzione di un esame o l’utilizzazione dei suoi risultati è vietata anche con il consenso della parte lesa o quando i risultati sono a lei favorevoli.
È però opportuno prevedere una deroga per quanto riguarda la definizione di esame genetico. Questo termine non comprende infatti solo le caratteristiche del patrimonio genetico innate (ossia ereditate dai genitori), ma anche le caratteristiche genomiche acquisite durante la fase embrionale (implicite nella definizione di cui all’art. 3 lett. a). Un farmaco somministrato a una donna incinta o influssi ambientali possono danneggiare il patrimonio genetico del nascituro senza che la malattia si manifesti già alla nascita. Per tenere conto proprio di queste anomalie è nell’interesse della parte lesa effettuare un esame genetico, in modo da poter valutare in base ai risultati il risarcimento dei danni e la riparazione morale (art. 45 cpv. 1, seconda parte del periodo).
Art. 46 Diagnosi di malattie
Qualora nel quadro di un danno concreto, ossia con calcolo del danno o del risarcimento del danno, occorra determinare se la parte lesa soffrisse già di una malattia o meno, l’avamprogetto prevede, come in passato, una deroga al divieto di esame (cfr. art. 30 in vigore). In linea di massima è pertanto possibile eseguire un esame genetico diagnostico. Per consentire alla persona interessata, che deve sottoporsi all’esame nel quadro dell’accertamento del danno, di valutare la portata dell’esame genetico, l’esame può essere eseguito solo con il consenso scritto della persona interessata, previa debita informazione e consulenza.
Rimane come in precedenza la riserva dell’ordine del tribunale, quando è ritenuto proporzionato e quando la persona non si sottopone volontariamente all’esame. L’articolo 46 contiene in questo senso una base giuridica particolare ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 seconda frase.
Capitolo 5: Profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona
In questo capitolo sono indicati i requisiti che devono soddisfare gli esami destinati a determinare la filiazione o l’identità di una persona, nella misura in cui non sono retti dalla legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA99. La legge sui profili del DNA disciplina l’utilizzazione dei profili del DNA nei procedimenti penali e per l’individuazione di persone sconosciute e scomparse. L’avamprogetto tratta invece, come la legge in vigore, dei profili del DNA che sono allestiti nell’ambito di una procedura civile o amministrativa e al di fuori di una procedura ufficiale, cioè degli esami destinati a chiarire i rapporti di parentela tra singole persone e segnatamente gli accertamenti di paternità. Gli accertamenti di paternità tramite i profili del DNA possono essere eseguiti su tutte le persone, in particolare anche sui bambini. È possibile anche l’esame prenatale. Non rientrano invece tra i profili del DNA quegli esami volti ad accertare la provenienza in senso lato, cioè le questioni di appartenen-
98 Cfr. anche Fellmann Walter, Genetische Untersuchungen und Haftpflichtrecht, HAVE, 2006, pag. 9 segg., che parla a riguardo di un divieto dei metodi di prova, divieto di raccolta di prove e un divieto di utilizzazione delle prove.
99 RS 363