Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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ritirati, per cui i profili del DNA non possono essere richiesti in via generale in caso di ricongiungimento familiare.

Il capoverso 2 richiede sempre il consenso scritto della persona interessata per l’esecuzione dell’esame. Se quest’ultima è incapace di discernimento, è necessario il consenso della persona autorizzata a rappresentarla (cfr. commento all’art. 50 cpv. 1 riguardo al conflitto di interessi).

Il capoverso 3 prevede che i campioni siano conservati nel laboratorio e debbano essere distrutti subito dopo il passaggio in giudicato della decisione. L’autorità competente deve provvedere affinché il laboratorio riceva la comunicazione che la decisione è passata in giudicato.

Art. 50 Determinazione della filiazione al di fuori di una procedura ufficiale

Questa disposizione, ripresa dal testo attuale, disciplina l’allestimento di un profilo del DNA volto a determinare la filiazione al di fuori di una procedura ufficiale. Conoscere le proprie origini è un diritto garantito dalla Costituzione106 e non deve essere ostacolato inutilmente.

Negli ultimi anni sono apparse sul mercato numerose imprese straniere che offrono cosiddetti test di paternità «segreti» su Internet107. L’obiettivo di questi test è di accertare una paternità sulla quale si nutrono dubbi senza il consenso della madre. In Svizzera l’esecuzione di questi test è vietata, perché avviene senza il consenso della madre e del bambino o della persona autorizzata a rappresentarlo. La loro prescrizione abusiva via Internet è però difficile da limitare. A tale proposito nelle disposizioni penali sono ora previste sanzioni anche per i privati che commissionano un profilo del DNA senza il necessario consenso (cfr. art. 55 lett. a).

La prima metà del periodo del capoverso 1 stabilisce che l’accertamento della filiazione è autorizzato solo con il consenso scritto della persona interessata. Poiché in questi casi non sono coinvolte le autorità, la capacità di discernimento di una persona deve essere accertata dal laboratorio nel caso specifico. Per questo accertamento il laboratorio può avvalersi del parere professionale del medico che esegue il prelievo o, in caso di bisogno, di altri esperti.

Se l’autorità parentale è affidata al padre e alla madre, il consenso deve essere dato da entrambi i genitori. Se vi è una collisione di interessi, il diritto di rappresentanza decade (cfr. art. 306 cpv. 3 CC). Questo importante principio è sancito espressamente nella seconda metà del periodo. Il marito della madre non può quindi rappresentare il bambino se si tratta di accertare la filiazione da lui stesso. Anche la madre del bambino può avere un conflitto di interessi nell’accertamento della paternità, per esempio interessi di natura finanziaria che eventualmente sono in contrasto con il bene del minore. Se la madre si rifiuta di acconsentire a un accertamento richiesto dal padre legale, quest’ultimo (o anche il laboratorio) può rivolgersi all’autorità di protezione dei minori, che provvede a tutelare il bene del bambino. In caso di necessità quest’ultima nomina per il bambino un curatore, che può dare il consenso all’esecuzione dell’accertamento in sua vece. Se la madre acconsente all’accertamento, ma il laboratorio incaricato dell’esecuzione (o il medico da esso incaricato, che raccoglie il consenso e preleva il campione) ritiene ugualmente che vi

106 Cfr. art. 119 cpv. 2 lett. g Cost.; per l’interpretazione R.J. Schweizer, BV-Kommentar, n.

97 segg. sull’art. 24novies a Cost.

107 Vedi offerta di un’impresa austriaca http://www.vaterschaftstest-heimlich.eu/