Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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La diversa importanza della protezione assicurativa per i vari assicurati ha un impatto sulla questione della misura in cui l’ordinamento giuridico debba tenere conto dell’interesse evidente e comprensibile della comunità degli assicurati di individuare la presenza di rischi accresciuti (o cosiddetti cattivi rischi) attraverso accertamenti sanitari e, nella fattispecie, genetici. Se tali rischi accresciuti non dovessero essere sostenuti dall’intera comunità degli assicurati, potrebbero infatti comportare un aumento del premio o il versamento di un contributo supplementare per la relativa protezione assicurativa o addirittura l’impossibilità di stipulare una determinata polizza assicurativa.

Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni vigenti in relazione con i rapporti assicurativi hanno finora dato risultati soddisfacenti. L’avamprogetto ricalca pertanto senza eccezioni la legge in vigore nel suo approccio riguardo all’ammissibilità della determinazione di caratteristiche genetiche nel quadro dei rapporti assicurativi.

Art. 42 Divieto di esigere un esame

Questa disposizione corrisponde all’articolo 26 della legge in vigore. Come in precedenza, gli istituti di assicurazione non possono esigere come condizione per la stipulazione di un rapporto assicurativo un esame genetico presintomatico né un esame genetico prenatale del proponente. Il divieto di indagine riguarda tutti gli istituti di assicurazione, siano essi assicuratori privati o assicurazioni sociali. In analogia agli esami genetici in relazione con rapporti di lavoro, gli istituti di assicurazione sono invece sostanzialmente autorizzati a esigere degli esami genetici a scopo diagnostico.

Gli istituti di assicurazione rilevano già oggi possibili caratteristiche del patrimonio genetico della persona da assicurare grazie all’anamnesi familiare. I precedenti familiari, per esempio di malattie cardio-circolatorie o di diabete, concorrono alla valutazione del rischio. I dati sanitari del proponente rilevati secondo la prassi attuale, che consentono di trarre conclusioni su eventuali caratteristiche del suo patrimonio genetico, servono già oggi ad escludere determinate prestazioni o a chiedere un supplemento per il rischio. Un potenziale assicurato non può però essere obbligato a sottoporsi a un esame sulle sue predisposizioni genetiche, poiché ciò rientra in un settore chiave della sfera privata. Il diritto della persona interessata di non essere informata deve essere tutelato.

Art. 43 Divieto di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami

La disposizione riprende senza alcuna modifica le prescrizioni dell’articolo 27 della legge in vigore ed elenca le assicurazioni per le quali, oltre al divieto di esame, vige anche un divieto di utilizzazione dei risultati di precedenti esami presintomatici o prenatali o di esami genetici nell’ambito della pianificazione familiare. Gli istituti di assicurazione e i loro medici di fiducia non sono autorizzati a chiedere tali risultati né a utilizzarli se ne vengono a conoscenza.

Si esclude a priori e in via generale qualsiasi selezione del rischio nel quadro delle assicurazioni rette interamente o parzialmente dalla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali94 (cpv. 1 lett. a). In particolare si tratta dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

94 RS 830.1