Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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Queste due condizioni sono volte a garantire che siano poste solo domande effettivamente rilevanti per il calcolo del premio. In base alle conoscenze attuali, la maggior parte delle malattie ha un’eziologia multifattoriale. Anche nei casi in cui vi è una predisposizione alla malattia è quindi difficile quantificare con chiarezza l’effettivo aumento del rischio. Se il valore indicativo dell’esame è altamente impreciso, come avviene in alcuni DTC GT disponibili all’estero, il risultato non deve essere preso in considerazione per la stipula di un’assicurazione. L’istituto di assicurazione o un’associazione di assicurazioni ha la possibilità di chiedere alla CEEGU una perizia sull’attendibilità dei risultati di un esame genetico presintomatico.
La norma di legge evidenzia inoltre che la persona da assicurare non deve comunicare volontariamente i risultati di precedenti esami genetici presintomatici, ma solo rispondere alle domande poste da un medico incaricato.
La conseguenza legale della violazione dell’obbligo di rivelazione da parte della persona da assicurare è il diritto di recesso dell’assicuratore ai sensi dell’articolo 6 della legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione97.
Per preservare il diritto della personalità della persona interessata, il capoverso 2 stabilisce, come nella legge in vigore, che il medico incaricato dall’istituto di assicurazione – il quale peraltro è vincolato dal segreto professionale – può comunicare unicamente se la persona da assicurare deve essere classificata in un particolare gruppo di rischio. Il dossier dell’istituto di assicurazione non deve contenere alcun riferimento alla diagnosi o a dati genetici concreti. Il capoverso 3 stabilisce che anche il medico può conservare i risultati dell’esame solo se sono rilevanti per la conclusione del contratto.
In virtù del capoverso 4, i risultati dell’esame possono essere utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale sono stati chiesti alla persona da assicurare. Questa prescrizione già in vigore viene menzionata tuttora in modo esplicito per evitare che il medico o l’istituto di assicurazione tengano conto dei risultati anche per la conclusione di altre assicurazioni e per la valutazione del rischio di familiari.
Sezione 4: Esami genetici in relazione con la responsabilità civile
Come per gli esami in relazione con rapporti assicurativi, l’avamprogetto riprende senza modifiche la legislazione vigente anche per gli esami genetici in relazione con la responsabilità civile.
Art. 45 Divieto di eseguire esami genetici e di rivelarne o di utilizzarne i
risultati
Nel campo della responsabilità civile contrattuale o extra-contrattuale l’utilizzo di dati genetici è importante solo per il calcolo del danno o il calcolo del risarcimento dei danni, perché si tratta per esempio di valutare per quale durata è necessario accordare una rendita per il risarcimento dei danni in seguito a un’incapacità di lavoro della parte lesa.
A riguardo, l’avamprogetto stabilisce come in precedenza un divieto assoluto di eseguire esami genetici presintomatici e prenatali nonché esami per la pianificazione