Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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sentanti; ciò significa che i rappresentanti legali definiti dal diritto sulla protezione dei minori e degli adulti possono decidere se far allestire un profilo del DNA (cfr. commento all’art. 50 cpv. 1 in materia di conflitti di interessi del rappresentante autorizzato). I minorenni capaci di discernimento devono dare invece personalmente il proprio consenso103.

Contro la volontà di queste persone, un tale esame può essere imposto solo in base a una particolare base legale e su ordine di un tribunale civile (cfr. art. 5 cpv. 1). Una tale base legale è prevista per l’ambito della procedura civile dal capoverso 1, che riprende il principio enunciato dall’articolo 296 capoverso 2 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008104. L’iter per l’ordine di allestimento di profili del DNA nella procedura civile è disciplinato dal codice di procedura civile.

Il capoverso 2 stabilisce che i campioni prelevati durante la procedura siano conservati dal laboratorio. Al termine del procedimento giudiziario il tribunale che ha ordinato l’esame comunica il passaggio in giudicato al laboratorio che lo ha svolto per fare in modo che i campioni conservati presso il laboratorio siano distrutti subito dopo che la sentenza finale è passata in giudicato. La persona interessata o, se incapace di discernimento, la persona autorizzata a rappresentarla, può chiedere tuttavia per scritto l’ulteriore conservazione del campione. Una madre e il bambino possono essere per esempio interessati all’ulteriore conservazione se nell’azione di paternità viene esclusa la paternità del convenuto e si rendono quindi necessari ulteriori esami. La conservazione dei campioni evita di doverne prelevare di nuovi, permettendo così di ridurre i costi e risparmiare tempo.

Art. 49 Procedura amministrativa

Anche questo articolo non subisce modifiche nell’avamprogetto.

Il capoverso 1 consente a un’autorità amministrativa di subordinare il rilascio di un’autorizzazione o la concessione di una prestazione all’allestimento di un profilo del DNA, se sussistono dubbi fondati sulla filiazione o l’identità di una persona che non possono essere dissipati in altro modo. Si tratta quindi di casi eccezionali, in cui la filiazione è molto incerta a causa di documenti rilasciati da Paesi in cui i servizi anagrafici sono poco sviluppati e non sempre affidabili e il cui chiarimento tramite profili del DNA appare opportuno anche tenendo conto del principio della proporzionalità. In questo modo è possibile appurare per esempio che la madre naturale residente all’estero abbia dato il suo consenso all’adozione del figlio in Svizzera. L’allestimento di profili del DNA può essere necessario anche nell’ambito delle procedure di ricongiungimento familiare, per esempio quando, a causa di una particolare situazione nel Paese di origine, non sono disponibili documenti ufficiali attendibili sui rapporti familiari o sussistono forti dubbi sulle indicazioni del richiedente. Negli ultimi anni, diversi interventi parlamentari hanno chiesto test del DNA per il ricongiungimento familiare105. Questi interventi sono stati però respinti o

103 Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5è édition, N. 156, p. 87 ; anche KUKO – ZGB – Rusch/Götschi, art. 261 n. 6.

104 RS 272

105 Iv. pa. Fehr Hans del 12.09.2013 (13.444), Test del DNA generalizzato ai fini del ricongiungimento familiare; Iv. Pa. Heer Alfred del 20.12.2007 (07.495), Analisi del DNA obbligatoria per il ricongiungimento familiare di persone provenienti da Paesi problematici; Mo. Sommaruga Carlo del 05.10.2007 (07.3761), Test DNA per candidati al ricongiungimento famigliare: chiarimento