Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione malattie obbligatoria, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare e di perdita di guadagno nonché degli assegni familiari nell’agricoltura e delle prestazioni complementari. La disposizione esprime in fondo un’ovvietà, ma viene mantenuta ugualmente nell’interesse della completezza.
Il divieto di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami viene mantenuto anche per la previdenza professionale in ambito obbligatorio e sovraobbligatorio (cpv. 1 lett. b). Secondo l’avamprogetto, il divieto d’indagine vale per gli istituti della previdenza professionale anche quando un lavoratore indipendente vuole farsi assicurare ai sensi dell’articolo 44 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità95. Ciò tiene conto dell’importanza esistenziale del secondo pilastro. Per gli stessi motivi applicati alla previdenza professionale, il divieto si estende anche alle assicurazioni concernenti il pagamento obbligatorio del salario in caso di malattia o maternità (cpv. 1 lett. c).
Le assicurazioni sulla vita con una somma assicurata di 400 000 franchi al massimo e le assicurazioni facoltative per l’invalidità con una rendita annua di 40 000 franchi al massimo continuano a essere soggette al divieto di esame e di utilizzazione dei risultati di precedenti esami presintomatici o prenatali o di esami genetici nell’ambito della pianificazione familiare (cpv. 1 lett. d ed e). Grazie a queste restrizioni, la proporzione di assicurazioni nelle quali saranno ammissibili tali indagini rimane bassa; secondo un sondaggio interno dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni, nelle assicurazioni vita ciò riguarda il 2 per cento circa dei casi96 (cfr. anche le spiegazioni al n. 1.4.3).
Ai sensi del capoverso 2, l’importo massimo pro capite esente da accertamenti per l’assicurazione vita e quello per l’assicurazione invalidità può essere sfruttato una sola volta. Il proponente è di conseguenza tenuto a fornire informazioni all’assicuratore. Questa disposizione è volta a impedire una frammentazione della copertura assicurativa mediante la stipulazione di diverse polizze assicurative inferiori al limite stabilito per legge e contenere il pericolo dell’antiselezione con risultante mercato secondario delle polizze assicurative.
Art. 44 Autorizzazione di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami
genetici presintomatici
Nell’articolo 43 non sono contemplate le assicurazioni private complementari all’assicurazione malattie né le assicurazioni vita e invalidità con somme assicurate superiori agli importi indicati all’articolo 43 capoverso 1 lettere d ed e. L’articolo 44 stabilisce a quali condizioni gli assicuratori privati possono accedere per tali contratti ai risultati di precedenti esami genetici presintomatici (ma non prenatali) (cfr. anche art. 28 della legislazione in vigore). In virtù del capoverso 1, la persona da assicurare può essere tenuta a rispondere a domande del medico incaricato dall’istituto di assicurazione solo a due condizioni:
- i risultati dell’esame genetico presintomatico sono attendibili e significativi sul piano tecnico e della prassi medica (lett. a);
- è provato il valore scientifico dell’esame per il calcolo dei premi (lett. b).
95 RS 831.40
96 Prädiktive Gentests beim Abschluss der Lebensversicherung, U. Widmer, Pipette - Swiss Laboratory Medicine, n. 3, giugno 2014