Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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Questa disposizione serve a garantire la protezione della personalità delle persone interessate. È particolarmente rilevante nei casi in cui il campione è stato prelevato su ordine delle autorità. Considerati i crescenti pericoli di abuso nella riutilizzazione dei dati genetici (cfr. commento all’art. 10), si è voluto vietare in questo contesto il loro impiego per altri scopi.
Il capoverso 6 vieta la consegna di test destinati a uso proprio nell’ambito dei profili del DNA (cfr. art. 11). Questa disposizione vuole impedire l’esecuzione di test di filiazione segreti.
Anche nell’allestimento dei profili del DNA vi sono sempre più intermediari e laboratori attivi nella pubblicità e nella logistica transfrontaliera (cfr. commento all’art. 12). Per assicurare anche in questi casi la garanzia della qualità e la protezione della personalità delle persone interessate, il capoverso 7 disciplina ora l’intermediazione e la pubblicità per l’allestimento di profili del DNA. Poiché le disposizioni da osservare sono in parte diverse da quelle degli esami genetici secondo i capitoli 2 e 3, l’articolo 2 capoverso 2 prevede che l’articolo 12 non si applichi ai profili del DNA e l’avamprogetto introduce una norma specifica al capoverso 7. Secondo quest’ultimo, l’intermediazione e la pubblicità per l’allestimento di profili del DNA sono autorizzate solo se garantiscono il rispetto delle seguenti disposizioni: le norme sulla protezione dei dati genetici (art. 9) e i principi per l’allestimento dei profili del DNA (art. 47 cpv. 1-6). Inoltre devono essere rispettate le disposizioni sull’allestimento dei profili del DNA nell’ambito della procedura civile (art. 48) e al di fuori di una procedura ufficiale (art. 50). Infine occorre osservare che i profili del DNA possono essere allestiti solo con il consenso scritto della persona interessata (art. 49 cpv. 2).
I laboratori in Svizzera che intendono allestire profili del DNA necessitano di un riconoscimento del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 51 cpv. 1). I titolari di un riconoscimento devono garantire che i requisiti indicati siano soddisfatti. La disposizione di cui al capoverso 7 diventa pertanto rilevante soprattutto quando gli intermediari (segnatamente al di fuori della procedura ufficiale) fanno pubblicità per l’allestimento di profili del DNA in laboratori all’estero. La formulazione scelta assicura che anche le imprese e i laboratori che fanno pubblicità in Svizzera per l’allestimento di un profilo del DNA, ma lo fanno svolgere all’estero, possano essere resi responsabili nel caso in cui le suddette disposizioni non siano rispettate nelle offerte oggetto della loro intermediazione. Questo dovere è sanzionato penalmente (cfr. art. 57 lett. d).
Art. 48 Procedura civile
Il contenuto delle disposizioni vigenti sull’allestimento di profili del DNA nelle procedure civili che hanno come oggetto questioni di filiazione (azioni di paternità e azioni di contestazione o riconoscimento della paternità) rimane immutato. Per chiarire le questioni di filiazione è inevitabile coinvolgere diverse persone nell’esame. Il capoverso 1 richiede il consenso della persona interessata o, se questa è incapace di discernimento, della persona autorizzata a rappresentarla. La questione del consenso all’accertamento delle proprie origini è un diritto connesso relativamente strettamente alla personalità (art. 19c cpv. 2 CC102). Se la persona interessata è incapace di discernimento, questo diritto può essere pertanto esercitato dai rappre-
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