Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU

Articolo 33 Autorizzazione, vigilanza ed esecuzione all’estero

JU e FER rilevano che il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’UFSP rappresenta sì una prassi restrittiva, che permette tuttavia di evitare gli abusi e garantire la qualità. Anche PS e NEK appoggiano l’obbligo di autorizzazione. Secondo IEH2, invece, non è giustificato rilasciare un’autorizzazione a laboratori esteri che eseguono esami genetici. QUALAB si chiede se sia possibile concedere un’autorizzazione all’estero e ritiene che ciò violi il principio di territorialità. SZB vuole che l’autorizzazione dei laboratori esteri avvenga tramite l’UFSP.

Osservazioni generali sulla sezione 3 (Altri esami genetici)

FR, NW e UniFR ricordano che un esame genetico in ambito medico può essere eseguito anche su Internet o all’estero (cfr. anche osservazioni di FR e UniFR sull’art. 11). NW aggiunge che, di fronte alla crescente difficoltà di svolgere controlli, la situazione e la protezione dei pazienti e dei consumatori potrebbe peggiorare. PS è generalmente scettico nei confronti dell’ammissione dei DTC GT e ritiene che, come proposto nell’avamprogetto, essi possano essere consentiti solo entro limiti severamente disciplinati (cfr. anche commenti all'art. 11). Progenom chiede di sopprimere tutta la sezione perché è fuorviante riprendere le distinzioni già contenute negli articoli 31 e 32. Inoltre, se viene accolta la sua proposta d'introdurre l’obbligo di autorizzazione per tutti gli esami genetici, l’intera sezione diventa inutile.

Articolo 34 Portata

JU approva la disposizione proposta. PEV, IDS NE, SSPH+, SWIR e SwissUni chiedono invece la soppressione dell’articolo 34 (cfr. anche commenti tra le osservazioni generali sul capitolo 3). Sul capoverso 1 FMH, HUG e SwissUni considerano vaga la definizione del profilo del DNA. Secondo TI il capoverso 2 dovrebbe prevedere la possibilità per il Consiglio federale di vietare determinati esami genetici. Diversi partecipanti ritengono insufficiente la disposizione potestativa e chiedono che il Consiglio federale fornisca una descrizione più precisa degli esami genetici (I Verdi, ap, br, HGS, IDS NE, SAG, SSPH+, SwissUni e vahs).

Articolo 35 Distruzione di campioni e dati genetici

Tra i pareri espressi su questo articolo, dieci riguardano la durata della conservazione (BS, I Verdi, ap, br, HGS, MERH, SAG, QUALAB, santésuisse e vahs). I due anni previsti sono considerati per lo più troppo lunghi. BS, per esempio, fa notare che neanche gli altri esami genetici sono al riparo da eventuali abusi perché viene fornito del materiale genetico completo a un laboratorio che non è assoggettato a un obbligo di autorizzazione né alla vigilanza di un’autorità. Secondo BS, il termine di due anni deve essere rimesso in questione e motivato nel rapporto esplicativo oppure ridotto a un massimo di un anno. Altri partecipanti chiedono che i campioni e i dati siano distrutti immediatamente (I Verdi, ap, br, HGS, SAG, vahs) o dopo 3 mesi (MERH) oppure, se necessari a scopo di convalida, sia richiesto il consenso scritto della persona interessata. QUALAB e Santésuisse chiedono il motivo di questo periodo di conservazione, che considerano troppo lungo; secondo loro si dovrebbero applicare le stesse disposizioni di quelle valide per altre analisi di laboratorio nella medicina umana. Per mws questo termine è invece breve e adeguato.

Altri pareri riguardano diversi aspetti della disposizione. Vari partecipanti desiderano una regolamentazione più ampia sulla distruzione dei campioni e dei dati, in modo da garantire una distruzione tempestiva per tutti gli esami genetici (TG, I Verdi, ap, br, HGS, SAG, vahs). Per VD si pone la questione del controllo di una conservazione e della distruzione corrette di campioni e dati. FMH chiede di chiarire quali siano i dati in questione (risultati documentati, come p. es. sequenze, o rapporti). SZB chiede che la distruzione dopo due anni sia comunicata alle persone interessate al momento dell’informazione. Insel e UniBE infine segnalano che la presente disposizione deve essere adeguata se viene aggiunto un terzo capoverso all’articolo 10 (cfr. osservazioni sull’aggiunta di un cpv. 3 all’art. 10).