Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU
3.5 Capitolo 4: Esami genetici in relazione con rapporti di lavoro, assicurativi e della responsabilità civile
Osservazioni generali sul capitolo 4
Il mantenimento del disciplinamento attualmente vigente per l’esecuzione di esami genetici in relazione con rapporti di lavoro, assicurativi e nei casi di responsabilità civile trova il consenso di alcuni partecipanti alla consultazione (AG, ZH, IH, insieme, procap e suissepro). IH e procap sono del parere che occorra evitare a ogni costo un allentamento di queste disposizioni. AR sottolinea che il genoma di un essere umano contiene informazioni prettamente personali, che non possono essere valutate o trasmesse senza l’espresso consenso della persona interessata. NW chiede un divieto generale di esami in relazione a rapporti di lavoro e un divieto generale, per gli istituti di assicurazione, di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami. LU considera problematici gli esami genetici ammessi in relazione ai rapporti di lavoro e ritiene che la facoltà concessa in ambito assicurativo di utilizzare i risultati di precedenti esami (assicurazioni sulla vita e assicurazioni facoltative per l’invalidità) sia una violazione del divieto di discriminazione. Anche ZH considera preoccupante subordinare la conclusione di un’assicurazione ad analisi genetiche del rischio e richiama l’attenzione sulla necessità di seguire da vicino gli sviluppi tecnici che potrebbero rendere difficile il mantenimento del livello di protezione, al fine di adottare i necessari provvedimenti di tutela contro la discriminazione genetica.
Articolo 36
PS si dice fermamente favorevole al divieto di esigere l’esecuzione di esami genetici al di fuori dell’ambito medico e di rivelare i risultati di tali esami in relazione con rapporti di lavoro, assicurativi e della responsabilità civile. SZB considera in generale problematico esigere esami attuali o precedenti.
Osservazioni generali in ambito lavorativo
PS, ACSI, FRC e SKS respingono le deroghe di cui agli articoli 38-40 e ne chiedono la soppressione.
Articolo 37 Principio
PEV sottolinea l’importanza di tutelare i lavoratori riguardo agli esami genetici e apprezza gli sforzi intrapresi a tale scopo; lamenta però la mancanza della norma vigente, secondo la quale nell’ambito lavorativo non si può esigere un esame genetico che abbia lo scopo di determinare le caratteristiche personali del lavoratore non legate alla sua salute, e chiede che venga reintrodotta la precedente lettera
c. PS e KLCH appoggiano il principio della disposizione proposta. PS respinge però qualsiasi deroga. Gensuisse propone di completare la norma aggiungendovi le questioni mediche rilevanti sull’anamnesi familiare. SUVA suggerisce che la presente disposizione sia dichiarata applicabile per analogia anche ai fini della determinazione dell’idoneità e della capacità d’impiego delle persone obbligate a prestare servizio militare, civile o di protezione civile.
Articolo 38 Eccezioni per esami genetici presintomatici volti a prevenire malattie professionali e infortuni
TI osserva che il carattere cumulativo dei requisiti per una deroga dovrebbe trasparire con maggior chiarezza dal testo di legge. CP segnala la necessità di mantenere il carattere derogatorio di questa disposizione: gli esami in ambito lavorativo devono essere ammessi solo in contesti estremamente limitati.
Alcuni partecipanti richiamano l’attenzione sul contenuto sensibile di questa disposizione e chiedono esempi di un'applicazione concreta (FMH, HUG, KLCH e SwissUni). SVV desidera un chiarimento e una spiegazione sull’uso corretto dell’espressione di «medico incaricato». GUMEK e SSPH+ propongono inoltre di completare la lettera d con il riferimento all’importanza clinica del nesso tra predisposizione genetica e malattia professionale o grave rischio per terzi o per l’ambiente, indicandone anche