Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine
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volontaria non conducono all'obiettivo, sia per una scarsa partecipazione agli accordi volontari o perché non vengono attuate nel modo previsto, il Consiglio federale deve stabilire misure vincolanti come un reporting obbligatorio sull'assortimento, prescrizioni per la messa in commercio di prodotti o l'obbligo di per informare sui prodotti ad alto consumo di risorse. Per tutte le misure deve essere garantita la conformità alle disposizioni internazionali in materia di scambi commerciali (OMC, LOTC, ALS) e le stesse devono tenere conto degli standard e dei metodi riconosciuti a livello internazionale. Inoltre per l'importazione di prodotti dai Paesi in via di sviluppo occorre tenere conto delle esigenze di questi Paesi e degli obiettivi della cooperazione svizzera allo sviluppo economico. Per motivi di proporzionalità sono previste disposizioni vincolanti solo per prodotti che contribuiscono in misura considerevole allo sfruttamento eccessivo o alla messa in pericolo delle risorse naturali. La responsabilità per la riduzione del consumo di risorse deve essere in primo luogo assunta dagli offerenti.
Accordi
Gli accordi con l'economia sono uno strumento fondamentale per incrementare sostanzialmente l’uso efficiente delle risorse nei settori del consumo e dei prodotti. Tali accordi vengono elaborati nell'alveo di collaborazioni partenariali e sono prioritari rispetto all'emanazione di regolamentazioni vincolanti. Gli accordi sono molto importanti fra l'altro nei settori del consumo e della produzione.
Già oggi sussistono possibilità per accordi settoriali nell'ambito della protezione dell'ambiente. Questa disposizione deve essere estesa in modo tale che la Confederazione, in qualità di partner contrattuale, possa stipulare accordi con l'economia attraverso la definizione di obiettivi quantitativi e delle relative scadenze. Il Consiglio federale introdurrà misure più vincolanti solo nel caso in cui questi accordi volontari non dovessero produrre una riduzione sostanziale del carico inquinante. Nell'interesse dei partner contrattuali introdurrà rapidamente l'obbligo di reporting sulle materie prime, i prodotti e i gruppi di prodotti in questione nel caso in cui importanti operatori del mercato non dovessero aderire a questi accordi.
Accordi volontari tra la Confederazione e l'economia devono essere perseguiti soprattutto per i prodotti a elevato impatto ambientale (come ad es. cotone, torba, olio di palma, cacao, caffè, tè e pesce) ed è altresì auspicabile che gli accordi includano anche aspetti sociali. Ad esempio possono essere oggetto di accordi il rispetto di standard di prodotto internazionali o di accordi internazionali sulla sostenibilità nonché il miglioramento ecologico dell'assortimento di prodotti o gruppi di prodotti.
Gli accordi devono contenere obiettivi ambiziosi, attuabili e chiaramente scadenzati (p. es. entro un determinato anno il 90% dell'olio di palma utilizzato in Svizzera dovrà provenire da produzioni sostenibili), regole per la verifica dell'efficacia e obblighi per il reporting periodico dei progressi ottenuti. Questo reporting, possibilmente orientato su esistenti accordi di respiro internazionale come la Global Reporting Initiative (GRI), è necessario per poter valutare e attuare gli accordi in modo efficace, trasparente e credibile. Sulla base del reporting, l'UFAM allestirà e pubblicherà d'intesa con i partner contrattuali un rating delle prestazioni finalizzato a