Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

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migliorare la trasparenza e a creare un incentivo per un rapido raggiungimento degli obiettivi.

Informazioni sui prodotti

Oggi per molti prodotti le informazioni ambientali non sono disponibili o sono incomplete e i consumatori non possono quindi identificare i prodotti ad alto consumo di risorse. Ciò rende difficile scegliere prodotti rispettosi delle risorse.

Per migliorare la trasparenza ecologica del mercato occorre mettere a disposizione informazioni rilevanti e scientificamente fondate sull'impatto dei prodotti sull'ambiente. Il Consiglio federale deve poter emanare disposizioni di legge concernenti l'informazione ecologica per i prodotti a elevato impatto ambientale, applicando tuttavia il principio che le prescrizioni vincolanti vengono emanate solo quando con gli approcci volontari (raccomandazioni, accordi volontari) non si riesce a ridurre in misura necessaria l'impiego di risorse nel consumo.

Agli offerenti di prodotti a elevato impatto ambientale può essere imposto l'obbligo di informare i consumatori sulle caratteristiche ambientali di questi prodotti conformemente ai requisiti fissati dal Consiglio federale (informazioni che descrivono gli effetti sull'ambiente per mezzo di specifici indicatori ambientali come il consumo di acqua, le emissioni di gas serra ecc.). Si tratta di cosiddette dichiarazioni ambientali, ossia informazioni che descrivono le caratteristiche ambientali dei prodotti. Non ne sono interessate le cosiddette «ecolabel», dacché queste non sono dichiarazioni ambientali, bensì indicano l'adempimento di specifici criteri ecologici. Al fine di garantire un'informazione ambientale chiara e omogenea, possono essere obbligati ad adempiere i requisiti del Consiglio federale anche gli offerenti che già informano i consumatori senza esservi obbligati dalla legge. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e i metodi per la valutazione ambientale dei prodotti. Questa prassi garantisce una valutazione omogenea e semplificata degli effetti sull'ambiente. In ogni caso va garantita l'armonizzazione con i lavori correnti dell'UE.

Il 9 aprile 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta concernente il «Single Market for Green Products»36, che comprende un messaggio e una raccomandazione. L'approccio dell'UE, che persegue una valutazione omogenea degli effetti ambientali dei prodotti e contiene raccomandazioni per la comunicazione dei risultati, va nella stessa direzione delle previste misure per il miglioramento delle informazioni ambientali dei prodotti. L'UE intende decidere sulle ulteriori applicazioni dell'approccio dopo una fase pilota.

Reporting relativo alle materie prime e ai prodotti

La responsabilità per la riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti non può essere trasferita unicamente ai consumatori, ma deve essere assunta in particolare

36 Raccomandazione della Commissione del 9 aprile 2013 (2013/179/UE) relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni, COM(2013) 2011, finale.