Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine
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anche dai fabbricanti e dagli offerenti. Di conseguenza, per fornire le informazioni ambientali dei prodotti occorre migliorare in senso ecologico anche la loro offerta.
Se gli accordi non sortiranno effetti sufficienti o se non vi prenderanno parte attori importanti, dovrà essere possibile obbligare i commercianti e i produttori a valutare in base ai requisiti fissati dal Consiglio federale le parti del loro assortimento che contribuiscono in misura elevata allo sfruttamento eccessivo o alla messa in pericolo delle risorse naturali nonché a sottoporre periodicamente rapporti alla Confederazione. Per parti dell'assortimento s'intendono materie prime, prodotti o gruppi di prodotti (ossia gruppi di prodotti comparabili come ad es. grassi e oli vegetali). In questo senso è assolutamente indispensabile la trasparenza in merito alla catena di approvvigionamento. I risultati dell'analisi, la valutazione e i singoli progressi ottenuti devono confluire in rapporti redatti secondo le prescrizioni del Consiglio federale. Con questi dati è possibile evidenziare la portata dell'inquinamento, gli effetti delle misure introdotte per ridurre l'impatto ambientale nonché eventuali lacune negli obiettivi. La pubblicazione dei rapporti secondo le prescrizioni del Consiglio federale crea ulteriore trasparenza.
Il Consiglio federale stabilisce le categorie di commercianti e produttori interessati da questa misura nonché le materie prime e i prodotti o gruppi di prodotti da valutare. Devono essere escluse dall'obbligo di reporting le piccole aziende, il cui assortimento non è legato a considerevoli effetti ambientali (p. es. aziende del commercio al dettaglio con pochi collaboratori o fino a una determinata cifra d'affari). Il Consiglio federale stabilisce inoltre i requisiti e i metodi per la valutazione di questi gruppi di prodotti e per il reporting. Per le prescrizioni il Consiglio federale si orienta ad approcci e standard internazionali esistenti e già oggi ampiamente applicati (p.es. basati sulla Global Reporting Initiative), nonché ad eventuali disposizioni legislative dell'UE.
Nell'attuare questa misura occorre assicurarsi che siano evitati effetti di lievitazione dei prezzi e di distorsione del mercato legati al reporting. La pubblicazione dei risultati da parte della Confederazione consente alle imprese di differenziarsi dalla concorrenza e mettersi in luce con il proprio assortimento.
Requisiti per la messa in commercio materie prime e prodotti
Molti prodotti causano nel corso del loro ciclo di vita notevoli effetti sull'ambiente o vengono ottenuti in contrasto con le disposizioni vigenti nel paese d'origine. Per i prodotti che causano un elevato impatto ambientale all'atto della loro fabbricazione, ma che non contengono direttamente sostanze pericolose per l'ambiente o che non generano direttamente emissioni dannose o moleste quando vengono utilizzati mancano spesso le basi legali per fissare requisiti minimi per la loro messa in commercio. Di conseguenza è possibile mettere in commercio senza alcuna restrizione prodotti la cui coltivazione può comportare il disboscamento, l'impoverimento del suolo e un'elevata perdita di biodiversità.
Occorre quindi una nuova base legislativa che integri le norme vigenti, affinché la messa in commercio di prodotti la cui fabbricazione comporta notevoli impatti