Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

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ambientali o violazioni delle disposizioni di legge vigenti nel Paese d'origine possa essere disciplinata in modo efficiente ed efficace. Inoltre la nuova regolamentazione deve fungere da soluzione di base per ulteriori disposizioni di ammissione (p. es. dell'UE).

Con una nuova disposizione nella LPAmb, il Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare all'occorrenza requisiti minimi per la messa in commercio di prodotti, che possono essere requisiti posti alla produzione (p. es. buone pratiche agricole), il divieto di dissodare le foreste vergini per coltivarne i terreni o la rinuncia a utilizzare determinati prodotti chimici nella fabbricazione. Questi requisiti devono tuttavia essere adottati con cautela per motivi di politica commerciale. Il Consiglio federale deve utilizzare questo strumento solo se i prodotti hanno un elevato impatto ambientale, se l'applicazione di misure meno incisive o adottate su base volontaria non produce gli effetti desiderati e se i requisiti per la messa in commercio sono compatibili con gli impegni internazionali assunti dal Paese. I requisiti devono essere emanati in stretto coordinamento con l'UE ed essere inoltre orientati agli standard internazionali, dei quali si persegue l'ulteriore sviluppo e rafforzamento. Regole per la messa in commercio da integrare nella LPAmb sono previste anche dall'iniziativa parlamentare 09.499 della CAPTE-N37 per gli agrocarburanti. Le relative consultazioni sono ancora in corso.

Le disposizioni concernenti i requisiti per la messa in commercio devono inoltre creare la base per emanare disposizioni di ammissione analoghe a quelle previste nel Regolamento europeo per il legno (Regolamento (UE) n. 995/2010 UE N. 995/201038). Per quanto concerne i requisiti per la messa in commercio di legno e suoi prodotti, questo regolamento si basa sul principio secondo cui la raccolta del legno e il conseguente commercio devono essere conformi alle disposizioni del Paese d'origine. L'adozione di questo principio a protezione del clima e della biodiversità deve garantire che il legno messo nel mercato europeo sia frutto di raccolta legale. L'UE ha scelto questa via, poiché ritiene difficile definire standard transnazionali per lo sfruttamento del legno. Questo regolamento mira a rafforzare anche l'applicazione del diritto nei Paesi produttori.

Altre misure

Conformemente alle misure adottate nel Masterplan Cleantech, il servizio degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale deve avvalersi maggiormente della possibilità di promuovere, attraverso l'acquisto di prodotti particolarmente rispettosi dell'ambiente ed efficienti dal punto di vista energetico, tecnologie adeguate e rafforzare questo mercato. Nella revisione totale dell’ordinanza concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, è stato inoltre introdotto un monitoraggio obbligatorio degli acquisti sostenibili.

37 Iniziativa parlamentare 09.499 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) Agrocarburanti. tenere conto degli effetti indiretti.

38 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 , che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.