Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine
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Art. 49a (nuovo) Informazione e consulenza
Con l'articolo 49a viene creata la base legale per poter sostenere anche progetti di informazione e consulenza volti a promuovere l’uso efficiente delle risorse. Le misure che dovranno essere sostenute sono integrate in particolare nei seguenti articoli della LPAmb:
– l'informazione e la consulenza sulla protezione dell'ambiente, sullo stato del carico inquinante e dell’uso efficiente delle risorse nell'articolo 10e capoversi 1 e 3;
– la piattaforma sull’economia verde e la collaborazione con organizzazioni economiche, scientifiche e sociali nell'articolo 10h capoverso 2 e nell'articolo 41 a;
– la formazione e il perfezionamento nell'articolo 49 capoverso 1;
– la promozione dello sviluppo di impianti e procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale (impianti pilota e impianti di dimostrazione, progetti faro e misure di accompagnamento) nell'articolo 49 capoverso 3.
La Confederazione non deve svolgere tutti questi compiti all'interno dell'amministrazione, bensì può delegarli efficientemente a terzi. Un esempio in tal senso è costituito dalle campagne di sensibilizzazione dei consumatori.
La promozione dell'informazione e della consulenza nel settore dell’uso efficiente delle risorse si distingue chiaramente da compiti simili in altri ambiti politici, ad esempio nella politica energetica, nella quale la promozione è disciplinata nella legge sull'energia. Occorre garantire il coordinamento tra gli ambiti politici e sfruttare eventuali potenziali di sinergia.
Art. 53 cpv. 1 lettera e Cooperazione internazionale per la protezione
dell’ambiente
Rispetto all'attuale formulazione che consente di accordare contributi finanziari a organizzazioni internazionali o programmi nell’ambito della protezione ambientale internazionale, quella nuova permette ora di sostenere anche istituzioni internazionali che elaborano le basi per un'economia improntata all’uso efficiente delle risorsee che non appartengono alla cerchia di istituzioni politicamente orientate allo sviluppo. Queste istituzioni non devono quindi essere necessariamente attive nell'ambito della protezione ambientale internazionale intesa in senso stretto, bensì possono svolgere attività legate all'utilizzo sostenibile di risorse naturali che contribuiscono indirettamente alla protezione dell'ambiente. In tal modo viene riconosciuta l'evoluzione in corso a livello nazionale e internazionale verso l’uso efficiente delle risorse, di cui all'articolo 10h LPAmb. Nella legge è prevista anche la possibilità che la Confederazione conceda contributi a istituzioni internazionali. Le possibilità di finanziamento menzionate si riferiscono in particolare alla promozione dello scambio di esperienze e dello sviluppo delle politiche a livello internazionale e non sono pertanto imputabili ai fondi destinati all'aiuto allo sviluppo (APD).