Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine
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sono stabiliti dal Consiglio federale. Eventuali obblighi di caratterizzazione che il Consiglio federale emanerà in base all'articolo 35d prevarranno sulle disposizioni della legge federale sull’informazione dei consumatori (LIC).
Capoverso 1 lettera b: I fabbricanti, gli importatori e i commercianti non soggetti all’obbligo di legge che informano spontaneamente sugli effetti ambientali dei propri prodotti possono essere obbligati a rispettare i requisiti per la valutazione e la comunicazione elaborati dal Consiglio federale. Questa disposizione mira a garantire che tutti gli attori siano soggetti alle stesse condizioni e la comunicazione nei confronti dei consumatori sia strutturata in modo omogeneo e comprensibile.
Con il capoverso 2 il Consiglio federale stabilisce i metodi per la valutazione dei prodotti (lett. a). In tal ambito è innanzitutto importante che si tenga conto di tutti gli effetti che hanno un impatto significativo sul bilancio riferito all'intero ciclo di vita dei prodotti, ossia dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento, passando per la produzione e l'uso, così come occorre tenere conto di standard riconosciuti a livello internazionale. Secondo la lettera b, il Consiglio federale stabilisce anche in che forma i risultati delle valutazioni sono comunicati ai consumatori. L'informazione può essere collocata direttamente sul prodotto sotto forma di etichetta oppure nelle sue immediate vicinanze nello scaffale. Informazioni supplementari possono essere rese accessibili anche in Internet. Per sostenere efficacemente i consumatori nella propria scelta sono particolarmente importanti la comprensibilità e la disponibilità delle informazioni.
Art. 35e (nuovo) Rapporto sulle materie prime e i prodotti
Questo articolo consente ora di stabilire i requisiti per il reporting che i fabbricanti e i commercianti sono tenuti a fornire sugli effetti ambientali di determinati prodotti, gruppi di materie prime e prodotti. L'obiettivo è migliorare l'offerta di prodotti dal punto di vista ecologico.
Con il capoverso 1 il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti e i commercianti a valutare gli effetti ambientali di parti del loro assortimento, ossia materie prime, prodotti o gruppi di prodotti, che contribuiscono in misura considerevole alla messa in pericolo delle risorse naturali. I risultati di queste valutazioni devono essere sottoposti alla Confederazione sotto forma di rapporti periodici. I dati fungono da base per rendere visibile l'evoluzione dell'impatto ambientale. I risultati relativi alla valutazione dell'assortimento e all'evoluzione dell'impatto ambientale vengono pubblicati.
Il capoverso 2 stabilisce le norme concrete che il Consiglio federale dovrebbe emanare nel quadro del diritto d'esecuzione. Secondo la lettera a e la lettera b, il Consiglio federale definisce quali categorie di fabbricanti e commercianti e quali materie prime e prodotti sono interessati dalla disposizione. L'interesse è rivolto soprattutto alle aziende a partire da una certa dimensione nonché alle materie prime importanti dal punto di vista ambientale. Devono essere esclusi dall'obbligo di reporting le piccole aziende, la cui attività non comporta considerevoli effetti ambientali (p. es.