Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

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considerevole all'eccessivo sfruttamento o alla messa in pericolo di risorse naturali. Con questa disposizione si intende garantire che i prodotti e le materie prime messi sul mercato svizzero soddisfino requisiti ambientali minimi. Il campo d'applicazione di possibili requisiti è limitato alle materie prime e ai prodotti, la cui coltivazione, raccolta o fabbricazione contribuisce in misura considerevole allo sfruttamento eccessivo o alla messa in pericolo di risorse naturali. Questa limitazione garantisce che con la normativa si possa ottenere anche un corrispondente effetto ecologico. La precisazione della soglia a partire dalla quale un effetto sull'ambiente è considerevole non può essere stabilita in generale per tutti i prodotti e le tutte materie prime e viene effettuata in modo contestualmente adeguato in eventuali disposizioni d'esecuzione.

Capoverso 2: Per contrastare il commercio illegale di legno occorre emanare - analogamente all'EUTR - un divieto di messa in commercio di legno raccolto illegalmente (art. 4 cpv. 1 del Regolamento). Ma un tale divieto di messa in commercio e di commercio può essere emanato anche per determinate altre materie prime e prodotti, se questi continuano a essere messi in commercio in modo invariato nonostante gli accordi su base volontaria o determinati requisiti tecnici.

Art 35g (nuovo) Obbligo di diligenza

Capoverso 1 e 2: Le disposizioni relative all'obbligo di diligenza servono a garantire l'effettiva applicazione delle restrizioni alla messa in commercio di materie prime e prodotti determinati. I presupposti si orientano in particolare anche al Regolamento europeo per il legno (EUTR), che obbliga il primo importatore di prodotti del legno a garantire che il legno o i prodotti del legno da lui messi in commercio non provengano da legno raccolto illegalmente. L'obbligo di diligenza include la raccolta delle informazioni prestabilite (obbligo di documentazione), una valutazione del rischio ed eventualmente una riduzione del rischio (cfr. articolo 5 del Regolamento (UE) n. 995/2010)..

Nel settore del legno l'obbligo di diligenza si orienterà in particolare alle procedure di valutazione dei rischi, con le quali l'operatore del mercato può analizzare e valutare il rischio di mettere in commercio legno o prodotti in legno provenienti da una raccolta illegale. Ne sono esempio in particolare la garanzia che vengono rispettate le vigenti prescrizioni di legge o la frequenza della raccolta illegale di legno per determinate e specie di alberi (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. b EUTR).

Capoverso 3: Se in secondo momento verrà stabilita, nell’ambito di un contratto con l'UE, l'equivalenza fra le disposizioni di legge nell'UE e quelle in Svizzera, i prodotti del legno potranno essere introdotti in Svizzera dall'UE senza ulteriori obblighi di diligenza, poiché si potrà presumere che tali prodotti siano di provenienza legale. Ciò consente di prevenire inutili oneri amministrativi.