Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine
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aziende del commercio al dettaglio con pochi collaboratori o fino a una determinata cifra d'affari). Secondo la lettera c, il Consiglio federale stabilisce il metodo per l'analisi e la valutazione delle materie prime e dei prodotti. Occorre tenere conto di tutti gli effetti che hanno un impatto significativo sul bilancio totale delle materie prime e dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, ossia dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento, passando per la produzione e l'uso, così come occorre tenere conto di standard riconosciuti a livello internazionale. Il Consiglio federale emana anche secondo le lettere d ed e prescrizioni concernenti la forma, il contenuto e la pubblicazione dei rapporti, orientandosi per questo agli standard già esistenti e affermati.
Art. 35f (nuovo) Messa in commercio di materie prime e prodotti
La formulazione «può» utilizzata nell'articolo 35f fa sì che il Consiglio federale introduca queste restrizioni solo caso per caso e solo quando le misure su base volontaria dell'economia non hanno sortito l'effetto desiderato o quando le norme in tal senso sono proporzionali, economicamente sopportabili e in sintonia con gli impegni internazionali della Svizzera. In particolare consente pure di tenere conto degli sviluppi nell'UE. Inoltre il Consiglio federale tiene conto anche degli effetti sulla sicurezza degli approvvigionamenti.
Capoverso 1: Questo capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza necessaria per fissare i requisiti per la messa in commercio di materie prime e prodotti nonché precisa il campo d'applicazione. In tal ambito il Governo tiene conto di standard riconosciuti a livello internazionale. Una formulazione generica dell'articolo 35f capoverso 1 lettera a garantisce che nelle eventuali regolamentazioni future (p. es. per la torba) a livello legislativo non debbano essere elencati singoli prodotti o liste di merci. Nell'interesse dei settori nazionali interessati è inoltre importante che vengano messe in vigore entro il termine necessario normative dell'UE rilevanti per le esportazioni e ciò può essere garantito meglio con una formulazione generica a livello legislativo.
La lettera a stabilisce che le materie prime e i prodotti devono essere coltivati, raccolti, fabbricati o commercializzati conformemente alle disposizioni in materia ambientale vigenti nel Paese d'origine. Un ulteriore aspetto determinante è se sono state rispettate le regole che sono in relazione con le norme ambientali, come ad esempio le regole commerciali. Questa norma funge anche da base per l'attuazione del Regolamento europeo per il legno (EUTR)»50, il cui scopo è prevenire la messa in commercio di prodotti fabbricati con legno raccolto illegalmente. Ove possibile, il Consiglio federale stabilisce i requisiti nelle rispettive legislazioni settoriali sui prodotti e li armonizza con le disposizioni in esse già contenute
Con la lettera b si deve dare al Consiglio federale la possibilità di stabilire requisiti per la messa in commercio di materie prime e prodotti che contribuiscono in misura
50 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 , che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.