Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

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Art. 35h (nuovo) Tracciabilità

I fabbricanti, gli importatori e i commercianti sono obbligati a documentare i nomi dei loro fornitori a monte e dei loro clienti a valle. Questa norma è volta a garantire la tracciabilità dei prodotti e delle materie prime.

Titolo terzo, capitolo 1: Esecuzione

Art. 41 cpv. 1 Competenze esecutive della Confederazione

Secondo l'articolo 36, l’esecuzione delle prescrizioni della LPAmb incombe ai Cantoni. Se la Confederazione intende eseguire prescrizioni, deve specificarle espressamente nell'articolo 41. L'esecuzione degli articoli 35e – 35h spetta alla Confederazione, che per determinati compiti parziali può far capo ai Cantoni, così come previsto dall'articolo 41 alla fine del capoverso 1.

Art. 41a Collaborazione con le organizzazioni economiche

L'attuale base legale che consente alla Confederazione di promuovere accordi volontari concerne impegni volontari unilaterali dell'economia, che lo Stato riconosce poi in via informale. Affinché gli accordi settoriali volontari possano integrare in modo ottimale gli strumenti di polizia ed economici, la Confederazione deve avere la possibilità di stipulare direttamente con l'economia accordi che prevedano obiettivi e requisiti quantitativi. A tale scopo l'articolo 41a capoverso 2 viene integrato con una nuova lettera b.

Titolo terzo, capitolo 2: Promozione

Art. 49 cpv. 1 Formazione e ricerca

Rispetto all'attuale formulazione «può», viene aumentato il valore vincolante della formazione e del perfezionamento delle persone incaricate di svolgere compiti secondo questa legge e viene creata così la base legale per rispondere all'esigenza di un ampliamento delle competenze necessarie per un'economia verde.

La formazione e il perfezionamento di specialisti sono di norma (e secondo la legge sulla formazione professionale) un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro. Per mezzo dell'integrazione «in collaborazione con i Cantoni» viene specificato che la responsabilità per l'esecuzione di questo mandato sancito nella legge non compete alla sola Confederazione, bensì anche ai Cantoni. Ciò permette ai Cantoni di partecipare attivamente alla promozione della formazione e del perfezionamento di specialisti. Con queste modifiche la formulazione viene armonizzata con quella di altre leggi con obiettivi affini come la legge sul CO2 o la legge sull'energia.