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Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 8 pagine

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Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)

Modifica del G MMM 2014

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 28 giugno 20001 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 e 3

1 I fondamenti constano di pianificazioni sui singoli ambiti settoriali (art. 6 cpv. 2 e 3 LPT); si occupano in particolare della separazione tra comprensorio insediativo e comprensorio non insediativo.

3Abrogato

Art. 5 cpv. 1

1 Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l’indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l’attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari.

Art. 5a Direttive nel piano direttore in materia di zone edificabili (art. 8a

cpv. 1 LPT)

1 A completamento delle indicazioni di cui all’articolo 8a capoverso 1 LPT, nel piano direttore il Cantone definisce su quali dati si basa, in termini di crescita del numero di abitanti e di occupati, per determinare il suo fabbisogno di zone edificabili.

1 RS 700.1

M345-0051