Progetto

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

O sulla pianificazione del territorio Avamprogetto la procedura di consultazione

a. gli impianti destinati ad attività che gli uomini svolgono con gli animali, quali maneggi o aree di esercitazione;

b. pensiline in mezzo al pascolo.

6 L’area di uscita con qualsiasi tempo dev’essere immediatamente adiacente alla scuderia; soltanto per ragioni imperative può essere distaccata. La superficie ammessa è retta dall’articolo 34b capoverso 2 lettera b.

Art. 42c

Abrogato

Art. 45a Dati cantonali

1 I Cantoni pubblicano periodicamente i dati principali relativi al loro sviluppo territoriale.

2 I Cantoni pubblicano annualmente una panoramica sul prodotto e sull’utilizzazione della compensazione secondo l’articolo 5 capoverso 1bis LPT.

Art. 46 Comunicazioni dei Cantoni

1 I Cantoni notificano all’Ufficio federale le decisioni concernenti l’approvazione dei piani d’utilizzazione secondo l’articolo 26 LPT e decisioni di ricorso delle istanze inferiori che riguardano:

a. la delimitazione delle zone edificabili in Cantoni in cui trova applicazione l’articolo 38a capoverso 2, 3 o 5 LPT;

b. modifiche dei piani d’utilizzazione, ove le superfici per l’avvicendamento delle colture siano ridotte in misura superiore a tre ettari;

c. la delimitazione di zone edificabili non confinanti con zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato oppure zone speciali secondo l’articolo 18 LPT non confinanti con zone edificabili o zone speciali delimitate con decisione passata in giudicato.

2 I Cantoni notificano all’Ufficio federale le decisioni di prima istanza e le decisioni di ricorso delle istanze inferiori riguardanti edificazioni fuori delle zone edificabili se tali decisioni concernono:

a autorizzazioni per edificare o sottrarre all’utilizzazione a scopo di coltivazione una superficie di 1000 m2 od oltre;

b. la rinuncia al ripristino della situazione conforme al diritto.

3 In determinati Cantoni l’Ufficio federale può richiedere la notifica di decisioni riguardanti tematiche specifiche, se questo è necessario per chiarire una prassi cantonale.

4 Nella decisione o nei rispettivi allegati occorre indicare in modo oggettivo che sono soddisfatte le pertinenti basi legali.