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Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 8 pagine
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O sulla pianificazione del territorio Avamprogetto la procedura di consultazione
a. gli impianti destinati ad attività che gli uomini svolgono con gli animali, quali maneggi o aree di esercitazione;
b. pensiline in mezzo al pascolo.
6 L’area di uscita con qualsiasi tempo dev’essere immediatamente adiacente alla scuderia; soltanto per ragioni imperative può essere distaccata. La superficie ammessa è retta dall’articolo 34b capoverso 2 lettera b.
Art. 42c
Abrogato
Art. 45a Dati cantonali
1 I Cantoni pubblicano periodicamente i dati principali relativi al loro sviluppo territoriale.
2 I Cantoni pubblicano annualmente una panoramica sul prodotto e sull’utilizzazione della compensazione secondo l’articolo 5 capoverso 1bis LPT.
Art. 46 Comunicazioni dei Cantoni
1 I Cantoni notificano all’Ufficio federale le decisioni concernenti l’approvazione dei piani d’utilizzazione secondo l’articolo 26 LPT e decisioni di ricorso delle istanze inferiori che riguardano:
a. la delimitazione delle zone edificabili in Cantoni in cui trova applicazione l’articolo 38a capoverso 2, 3 o 5 LPT;
b. modifiche dei piani d’utilizzazione, ove le superfici per l’avvicendamento delle colture siano ridotte in misura superiore a tre ettari;
c. la delimitazione di zone edificabili non confinanti con zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato oppure zone speciali secondo l’articolo 18 LPT non confinanti con zone edificabili o zone speciali delimitate con decisione passata in giudicato.
2 I Cantoni notificano all’Ufficio federale le decisioni di prima istanza e le decisioni di ricorso delle istanze inferiori riguardanti edificazioni fuori delle zone edificabili se tali decisioni concernono:
a autorizzazioni per edificare o sottrarre all’utilizzazione a scopo di coltivazione una superficie di 1000 m2 od oltre;
b. la rinuncia al ripristino della situazione conforme al diritto.
3 In determinati Cantoni l’Ufficio federale può richiedere la notifica di decisioni riguardanti tematiche specifiche, se questo è necessario per chiarire una prassi cantonale.
4 Nella decisione o nei rispettivi allegati occorre indicare in modo oggettivo che sono soddisfatte le pertinenti basi legali.