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Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 8 pagine
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O sulla pianificazione del territorio Avamprogetto la procedura di consultazione
Art. 32a Impianti solari non soggetti ad autorizzazione
1 Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto se:
a. sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
b. visto frontalmente e dall’alto, non sporge oltre la superficie del tetto;
c. in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione; e
d. si presenta come superficie compatta.
2 Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell’energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1.
3 I progetti esenti dall’obbligo di autorizzazione devono essere annunciati all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia prima che vengano iniziati i lavori. Il diritto cantonale fissa il termine per l’annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.
Art. 32b Impianti solari su monumenti culturali
Per monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale si intendono:
a. i monumenti culturali di importanza internazionale, nazionale o regionale conformemente all’articolo 2 lettere a–c dell’ordinanza del 17 ottobre 19842 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC);
b. gli oggetti annoverati nell’Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, d’importanza nazionale e appartenenti alla categoria di rilievo A;
c. gli oggetti di importanza nazionale o regionale annoverati in un inventario che la Confederazione ha adottato in virtù della legge del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
d. gli oggetti di importanza nazionale o regionale per i quali sono stati concessi sussidi federali ai sensi dell’articolo 13 LPN;
e. gli edifici e gli impianti che, in quanto degni di protezione, rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 24d capoverso 2 LPT o dell’articolo 39 capoverso 2;
f. gli oggetti che, nel piano direttore approvato dalla Confederazione, sono designati quali monumenti culturali di importanza cantonale ai sensi dell’articolo 18a capoverso 3 LPT.
Art. 34b Edifici e impianti per la tenuta e l’utilizzazione di cavalli
(art. 16abis LPT)
1 Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi dell’articolo 5 o 7 della legge federale del 4 ottobre 19914 sul diritto fondiario rurale.
2 RS 520.31
3RS 451