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Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 8 pagine

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O sulla pianificazione del territorio Avamprogetto la procedura di consultazione

2 Se le supposizioni relative alla crescita degli occupati esulano dai diversi scenari delineati dall’Ufficio federale di statistica in ambito di evoluzione demografica, il Cantone dimostra nel piano direttore che le sue supposizioni sono più plausibili di quelle riportate in tali scenari.

3 Nel piano direttore, il Cantone attribuisce i compiti necessari a:

a. monitorare di continuo le dimensioni e l’ubicazione delle zone edificabili e adottare le misure che si rivelano necessarie;

b. cautelare con misure pianificatorie le superfici destinate alle riconversioni;

c. procedere per tempo all’esecuzione sostitutiva, ma al più tardi entro cinque anni dalla definizione delle misure pianificatorie, se il Comune competente non ha sino ad allora adottato alcuna decisione in materia di esecuzione.

4 I Cantoni le cui zone edificabili sono palesemente sovradimensionate indicano inoltre le misure con cui intendono adempiere le esigenze di cui all’articolo 15 LPT e la relativa tempistica.

Art. 10 cpv. 2bis

2bis L’esame preliminare e l’esame finale secondo il capoverso 1 delle documentazioni complete non dovrebbero di norma richiedere più di sei mesi complessivamente in caso di adattamenti di un piano direttore e non più di 12 mesi in caso di un piano direttore completamente rielaborato.

Art. 30 cpv. 1bis e cpv. 2, 1° periodo

1bis Le superfici per l’avvicendamento delle colture possono essere azzonate soltanto se:

a. senza sfruttare tali zone, non è ragionevolmente possibile raggiungere un obiettivo importante anche dal punto di vista del Cantone; e

b. viene garantito che le superfici sfruttate sono impiegate in modo ottimale secondo lo stato attuale delle conoscenze.

2 I Cantoni garantiscono in ogni caso che la quota dell’estensione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture attribuita loro (art. 29) sia assicurata costantemente. …

Inserire il titolo della sezione e gli art. 30a e 30b dopo il titolo del capitolo 5

Sezione 1: Zone edificabili

Art. 30a Dimensioni delle zone edificabili nel Cantone nel suo complesso

(art. 15 cpv. 2 LPT)

1 Le dimensioni delle zone per l’abitazione, delle zone miste e di quelle centrali di un Cantone vanno calcolate in modo tale che le capacità del Cantone non eccedano il fabbisogno prevedibile entro 15 anni.