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Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 8 pagine
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O sulla pianificazione del territorio Avamprogetto per la procedura di consultazione
2 Il parco realizzato per l’uscita quotidiana con qualsiasi tempo (area di uscita con qualsiasi tempo):
a. deve essere direttamente adiacente alla scuderia; qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l’utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo;
b. può avere una superficie superiore alla superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, se non sono interessate superfici per l’avvicendamento delle colture e se il fissaggio al suolo può essere rimosso senza un dispendio enorme; in nessun caso la superficie minima può essere superata del doppio.
3 Gli spiazzi per l’utilizzazione dei cavalli secondo l’articolo 16abis capoverso 2 LPT:
a. servono esclusivamente all’utilizzazione dei cavalli tenuti nell’azienda;
b. possono misurare al massimo 800 m2; in presenza di meno di otto cavalli, l’area deve essere ridotta; qualora fossero interessate superfici per l’avvicendamento delle colture, l’area deve essere ridotta della metà;
c. devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
d. non possono avere né tettoie né pareti;
e. possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; gli altoparlanti non sono ammessi.
4 Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi destinati alla tenuta e all’utilizzazione di cavalli.
5 Vanno adempiuti i requisiti di cui all’articolo 34.
Art. 42b, rubrica e cpv. 3–6
Tenuta di animali a scopo di hobby (art. 24e LPT)
3 Possono essere tenuti soltanto tanti animali quanti gli abitanti degli edifici situati nelle vicinanze sono in grado di accudire personalmente. Se si tratta di cavalli, sono di norma ammessi due animali; in casi giustificati, possono essere ammessi fino a quattro cavalli e, se si tratta di pony, fino a sei.
4 Se il diritto federale fissa criteri supplementari rispetto a quelli definiti dalla legislazione sulla protezione degli animali per una tenuta rispettosa degli animali, le installazioni all’interno degli edifici devono soddisfare questi criteri. In assenza di tali criteri, l’autorità preposta all’autorizzazione decide caso per caso. Se si tratta di cavalli, la stabulazione in gruppo non è obbligatoria.
5 Per impianti esterni ai sensi dell’articolo 24e capoverso 2 LPT si intendono gli impianti, privi di tettoie e di pareti, necessari a un’adeguata tenuta degli animali, segnatamente le aree di uscita con qualsiasi tempo, depositi del letame o recinti. Sono invece esclusi: