Progetto

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

O sulla pianificazione del territorio Avamprogetto per la procedura di consultazione

5 Per il resto, si applica l’ordinanza dell’8 novembre 20065 concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico.

Art. 47 cpv. 2

2 In particolare, deve indicare le riserve di utilizzazione presenti nelle zone edificabili esistenti e le misure necessarie da adottare, nonché i tempi entro cui adottarle, per poter sfruttare tali riserve oppure per poterle edificare in modo conforme alla destinazione della zona. Se sono sfruttate superfici per l’avvicendamento delle colture, l’autorità deve inoltre indicare come sono presi in considerazione i requisiti di cui all’articolo 30 capoverso 1bis.

Art. 52a Disposizioni transitorie della modifica del G MMM 2014

1 Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 38a capoverso 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto se:

a. dall’entrata in vigore della presente disposizione, nel Cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione; oppure

b. sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche oppure zone d’importanza cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e, in sede di approvazione di cui all’articolo 26 LPT, viene definita e cautelata la superficie da riconvertire, a meno che nel piano direttore non sia dimostrato che ciò non è necessario.

2 Nei Cantoni che hanno delegato completamente ai Comuni la competenza di stabilire le zone di pianificazione e di prevedere proroghe (art. 27 LPT), tale competenza spetta anche al governo cantonale fino all’approvazione dell’adattamento del piano direttore secondo l’articolo 38a capoversi 1 e 2 LPT.

3 La competenza per la soppressione e la proroga delle zone di pianificazione già stabilite secondo il capoverso 2 continua a spettare al governo cantonale anche dopo l’approvazione dell’adattamento del piano direttore.

4 Alla scadenza del termine fissato, i Cantoni designati conformemente all’articolo 38a capoverso 5 secondo periodo LPT figureranno in un allegato alla presente ordinanza.

5 Finché la designazione nel piano direttore secondo l’articolo 32b lettera f non è stata fatta o non è stata approvata dalla Confederazione, ma al massimo per cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del G. MMM 2014, il governo cantonale può stabilire provvisoriamente con decisione semplice l’elenco dei monumenti culturali di importanza cantonale.

5 RS 173.110.47