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Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 8 pagine

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O sulla pianificazione del territorio Avamprogetto per la procedura di consultazione

2 Le capacità all’interno di un Cantone risultano dal rapporto tra le superfici delle zone corrispondenti disponibili nei singoli Comuni e la superficie della zona edificabile richiesta per abitante e persona occupata («superficie richiesta»). La massima superficie richiesta che il Cantone può far computare a un determinato Comune è pari al valore calcolato per il Comune, ma non può superare il valore raggiunto dalla metà delle unità territoriali comparabili.

3 La delimitazione di nuove zone per il lavoro presuppone che il Cantone adotti le misure necessarie a garantire che tali zone siano utilizzate con misura.

4 La Confederazione verifica periodicamente se i Cantoni rispettano le prescrizioni del presente articolo e delle Direttive tecniche sulle zone edificabili di cui all’articolo 15 capoverso 5 LPT.

Art. 30b Attuazione nel Cantone

Se le zone edificabili di un Cantone sono complessivamente troppo grandi, è possibile delimitare nuove zone edificabili soltanto se:

a. viene dezonata contemporaneamente una superficie avente almeno le stesse dimensioni; oppure

b. viene assicurata una compensazione in sede di misure pianificatorie e sono attribuiti i compiti necessari a garantire un’esecuzione conseguente di tale compensazione.

Art. 32 Misure dei Cantoni

1 L’autorità cantonale si assicura che l’ente pubblico adempia i compiti d’urbanizzazione e, all’occorrenza, suddivida l’urbanizzazione in più fasi.

2 Occorre suddividere l’urbanizzazione in più fasi soprattutto laddove le zone edificabili in un Cantone nel suo complesso o in determinati comprensori siano sovradimensionate.

3 Nei comprensori in cui occorre suddividere l’urbanizzazione in più fasi, sono ammesse soltanto le misure di urbanizzazione che:

a. sono compatibili con la suddivisione in più fasi prestabilita; oppure

b. non pregiudicano la suddivisione in più fasi.

4 L’autorità cantonale esamina se, nei casi in cui le zone edificabili non sono urbanizzate dall’ente pubblico entro il termine previsto dal programma di urbanizzazione, debbano essere adeguati i piani di utilizzazione.

Inserire il titolo che precede gli articoli 32a e 32b prima del titolo della sezione 2

Sezione 3: Impianti solari

La numerazione delle sezioni del capitolo 5 è adeguata in seguito all’integrazione delle nuove rubriche.