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Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 14 pagine
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- Se le disposizioni del piano direttore non sono più adeguate o sono troppo poco efficaci: il Canto-
ne adatta il suo piano direttore.
Se durante l’incontro la Confederazione e il Cantone non trovano un accordo, l’ARE può richiedere ufficialmente al Dipartimento di esigere un adeguamento del piano direttore. Se il Cantone si rifiuta di dare seguito a questa richiesta, il Dipartimento può chiedere al Consiglio federale di ordinare una procedura di conciliazione (art. 12 OPT).
Il Cantone ha l’obbligo di monitorare e influenzare continuamente la situazione allo scopo di mantenere lo sviluppo delle zone edificabili e il loro grado di sfruttamento sul giusto binario e evitare che sorgano delle zone edificabili sovradimensionate.
5.2 Strategia di sviluppo comune e convenzione quadro
Quando: in una fase dell’adattamento del piano direttore la più precoce possibile, non appe-
na il Cantone dispone dei necessari studi di base.
Contenuto: prima analisi della situazione delle zone edificabili nel Cantone.
Cantone: calcolo da parte del Cantone secondo il metodo delle presenti direttive tecniche con
i valori e gli obiettivi strategici del Cantone.
Confederazione: verifica dei parametri scelti dal Cantone (vedi capitolo 3.3) e dell’attendibilità dei
calcoli del Cantone in base al metodo delle direttive tecniche sulle zone edificabili. Risultato: convenzione quadro tra Confederazione e Cantone sulla situazione delle zone edifi-
cabili nel Cantone e sugli obiettivi e l’orientamento delle misure da adottare nel piano direttore.
5.3 Esame e approvazione del piano direttore cantonale
Quando: esame e valutazione delle modificazioni del piano direttore secondo l’articolo 11 LPT.
Approvazione da parte del Consiglio federale (la prima volta approvazione ai sensi
dell’art. 38a cpv. 3 R LPT).
Contenuto: esame e approvazione della strategia cantonale di sviluppo territoriale e dei contenuti del
piano direttore riguardante il settore degli insediamenti. Esame e approvazione delle indicazioni avanzate dal Cantone in merito alle zone edificabili, alla luce delle disposizioni delle presenti direttive tecniche e della convenzione quadro.
Risultato: rapporto d’esame e proposta di approvazione --˃ approvazione, approvazione con modifi-
che, riserve e/o oneri, non approvazione. Nel caso di divergenze che possono essere oggetto di conciliazione15, il Cantone può esigere una procedura di conciliazione secondo l’articolo 12 LPT.
5.4 Controllo e convenzione di realizzazione
Quando: rapporto da elaborare dal Cantone ogni quattro anni secondo l’articolo 9 capoverso
1 OPT.
Contenuto: realizzazione e effetti delle misure, costatazione della necessità d’intervento e de-
scrizione delle misure.
Cantone: informazioni sull’attuazione delle misure, valutazione secondo il metodo delle pre-
senti direttive tecniche con i valori più recenti a disposizione del Cantone.
Confederazione: esame di plausibilità secondo il metodo delle presenti direttive tecniche con i valori
più recenti a disposizione della Confederazione16.
Risultato: A seconda del risultato del controllo e della discussione è possibile decidere di con-
tinuare con gli attuali provvedimenti contenuti nel piano direttore e con le misure per l'attuazione esistenti o di adottare dei correttivi dei contenuti del piano direttore e/o delle misure d’attuazione (allentamento o inasprimento). Se il controllo non porta a risultati soddisfacenti, la Confederazione valuta altre possibilità di sorveglianza federale (invito ad adattare il piano direttore, obbligo di notificare le decisioni più importanti riguardanti il piano d’utilizzazione, ecc.).
15 Si veda la nota 14. 16 Fonte per il numero di abitanti: Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP). Fonte per il numero di persone occupate: Statistica strutturale e demografica delle imprese (STATENT).