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Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 14 pagine

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5 Applicazione delle prescrizioni alla collaborazione tra Confederazione e Cantone

5.1 Collaborazione Confederazione-Cantone in materia di zone edificabili

La collaborazione tra Confederazione e Cantone per quanto riguarda le zone edificabili, nel quadro fissato dalle presenti direttive tecniche e rispettive prescrizioni, avviene generalmente in tre tappe:

1) Non appena il Cantone ha elaborato gli studi di base richiesti viene fissato un incontro per discute-

re della situazione relativa alle zone edificabili e al loro possibile sviluppo; ciò avviene in uno stadio iniziale della modifica del piano direttore. I risultati di questa discussione vengono fissati di comune accordo in una convenzione quadro tra Confederazione e Cantone.

2) Per la valutazione della dimensione delle zone edificabili cantonali nell’ambito dell’esame e

dell’approvazione dei contenuti del piano direttore, fanno stato le prescrizioni delle presenti direttive tecniche e i contenuti della convenzione quadro. Il risultato dell’esame è descritto nel rapporto d’esame e rappresenta la base per l’approvazione da parte del Consiglio federale.

3) Nell’ambito del rapporto che il Cantone deve redigere ogni quattro anni ai sensi dell’articolo 9 ca-

poverso 1 OPT la Confederazione e il Cantone si incontrano per discutere della situazione delle zone edificabili, dell’efficacia delle misure e delle disposizioni adottate e di un’eventuale necessità di intervento. I risultati dell’incontro e le eventuali misure supplementari che dovessero rendersi necessarie vengono fissati in una convenzione di realizzazione.

Le convenzioni tra Confederazione e Cantone, di cui si parla nella tappa 1 e 3, sono delle convenzioni amministrative ai sensi dell’articolo 9 capoverso 4 OPT. Queste convenzioni vengono siglate tra i rispettivi servizi competenti per la pianificazione del territorio (servizi cantonali e ARE). Esse regolano gli obiettivi, i parametri principali e la collaborazione per l’elaborazione e l'attuazione del piano direttore cantonale. Non hanno effetto giuridicamente vincolante per altre autorità cantonali o federali e nemmeno per le autorità politiche.

Nell’elaborazione delle convenzioni l’ARE è vincolato alle disposizioni dell’OPT e delle presenti direttive tecniche. Si può negoziare sui margini di manovra previsti da queste direttive tecniche o sulle misure da adottare, occorre comunque muoversi nel rispetto delle disposizioni fissate dalla legge e

dall’ordinanza e delle prescrizioni della nuova guida alla pianificazione direttrice.

Per quanto riguarda l’approvazione del piano direttore nel settore insediamento, valgono le disposizioni ai sensi degli articoli 7,11 e 12 LPT e degli articoli 10-13 OPT. Nel caso di differenze che possono dare avvio ad un'istanza conciliazione14 secondo l'articolo 13 OPT, il Cantone ha la facoltà di chiedere al Dipartimento l’avvio di un'istanza di adattamento ai sensi dell’articolo 12 OPT . Lo stesso diritto spetta anche ai servizi della Confederazione.

Se nella tappa 3 si constata che lo sviluppo non rispetta più gli obiettivi decisi e le prescrizioni secondo l’articolo 15 R LPT, allora occorre adottare in particolare le seguenti misure, elaborate tenendo conto delle cause del mancato rispetto e definite nella convenzione di realizzazione:

- Se l’applicazione dei contenuti del piano direttore non è sufficiente: il Cantone prende i necessari

provvedimenti (ad esempio delimitazione di zone di pianificazione in base all’art. 52a cpv. 2 AP OPT, esecuzione d’ufficio nell’ambito del piano d’utilizzazione, ecc.).

Se anche con queste misure la situazione non migliora o se non è stata adottata nessuna misura, l’ARE ordina al Cantone, in base all’articolo 46 capoverso 3 AP OPT, di notificare le decisioni riguardanti gli azzonamenti.

14 I conflitti territoriali intercantonali possono essere oggetto di una conciliazione. Non è invece possibile negoziare e quindi non si può avviare una procedura di conciliazione ad esempio su questioni giuridiche (si veda il Promemoria concernente la procedura di conciliazione secondo gli articoli 7 capoverso 2 e 12 LPT, in internet alla pagina http://www.are.admin.ch/themen/recht/ > Pubblicazioni, capitolo 2.2.)