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Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 14 pagine
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4.1 Prescrizioni riguardanti le zone per il lavoro
Vista la mancanza di criteri quantitativi occorre avvalersi di prescrizioni qualitative.
- In futuro la condizione necessaria per procedere a nuovi azzonamenti è che esista a livello canto-
nale una gestione delle zone per il lavoro, in base alla quale sia possibile procedere ad una valutazione regionale e preminente. La gestione delle zone per il lavoro può essere fatta direttamente dal Cantone oppure delegata a spazi funzionali, regioni o, come compito di utilità pubblica, anche a privati. L’obiettivo della gestione delle zone per il lavoro è quello di sfruttare al meglio queste zone, in particolare attivando le riserve esistenti, sfruttando le sinergie e cambiando la destinazione delle superfici non utilizzate. I compiti principali della gestione delle zone per il lavoro sono di avere una visione d’insieme di tutte le aree di una regione, di ottimizzare la distribuzione e lo sfruttamento delle superfici e di coordinare i luoghi di residenza con quelli in cui avvengono le attività lavorative.
- Inoltre in futuro sarà possibile creare nuove zone per il lavoro solo se legate ad un progetto speci-
fico, esse saranno inoltre vincolate alla realizzazione del progetto stesso. Saranno possibili nuovi azzonamenti solo se in base alla gestione delle zone per il lavoro non è stato possibile proporre un’altra soluzione ragionevole. La scelta del luogo deve avvenire tenendo conto dei criteri contenuti nel piano direttore cantonale.
4.2 Cambiamento di destinazione da zone per il lavoro a zone per l'abitazione, miste e cen-
trali
Prima di definire nuove zone per l'abitazione, miste o centrali su superfici coltive o su altre aree non edificabili, occorre sfruttare aree industriali dismesse o altre zone già edificate ma non più utilizzate. Si tratta di un’evidenza che ha le sue origini negli obiettivi e nei fondamenti su cui poggia la LPT (cfr.
capitolo 2 ultimo paragrafo, pagina 3 in basso). I cambiamenti di destinazione da zone per il lavoro a zone per l'abitazione, miste o centrali vengono privilegiati dal fatto che non devono rispettare i requisiti fissati dall’articolo 15 capoverso 4 R LPT e dall’articolo 30b AP OPT. Visto che spesso lo sfruttamento di aree industriali dismesse incontra resistenze (a volte anche forti) può essere d’aiuto creare ulteriori privilegi. In caso di bisogno i Cantoni possono farlo nell’ambito delle prescrizioni che emanano per le regioni e i Comuni. Nella relazione tra Confederazione e Cantoni questa pratica risulta invece difficile visto che il sistema scelto per delimitare le zone per l'abitazione, miste e centrali non lo prevede.
La soluzione a questo problema potrebbe venire dal fatto che grazie alla gestione delle zone per il lavoro i Cantoni dovrebbero conoscere molto bene le aree industriali dismesse. In questo modo dovrebbero essere in grado di far rispettare ai Comuni il principio secondo il quale i cambiamenti di destinazione sono prioritari rispetto a nuovi azzonamenti.
4.3 Prescrizioni riguardanti le zone destinate a utilizzazioni pubbliche
Nel piano direttore il Cantone definisce i criteri per la creazione di nuove zone destinate a edifici o impianti d’utilizzazione pubblica e se necessario indica nuove zone d’importanza cantonale.
4.4 Altre zone edificabili
Anche le zone per il turismo e il tempo libero, le zone di traffico all’interno delle zone edificabili e altri tipi di zone edificabili fanno parte di quelle zone destinate di principio ad essere edificate e quindi potenzialmente causa dello sviluppo disordinato degli insediamenti. Queste zone vengono considerate a livello cantonale in modo molto diverso. Esse rappresentano attualmente il 3 per cento circa dell’intera zone edificabile e quindi si rinuncia momentaneamente a definire delle prescrizioni quantitative o qualitative. Naturalmente vanno comunque rispettati gli obiettivi e i fondamenti della LPT (art. 1 e 3). I Cantoni dovranno monitorare lo sviluppo di queste zone edificabili nel rapporto che devono elaborare ogni quattro anni ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 OPT, nel quale andranno giustificati eventuali incrementi.