Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 51 pagine

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La disposizione, in base alla quale è permesso tenere di norma due e al massimo quattro cavalli, è irrealistica (Fenaco), probabilmente inadatta a raggiungere lo scopo che si prefigge (SZ), eccessiva e sproporzionata (COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, Swisshorse, VSP-FSEC).

3.3.3 Capoverso 4

Il Canton Basilea Città propone di riformulare il capoverso sul modello dell’articolo 59 capoverso 3 OPAn, precisando che la stabulazione in gruppo non è da ritenersi necessaria, per quanto sia garantito il contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo.

Il Canton Vaud chiede che sia soppresso l’ultimo periodo del capoverso 4, poiché si tratta di un aspetto che non concerne la pianificazione del territorio.

Non si comprende perché solo le installazioni all’interno degli edifici dovrebbero permettere di soddisfare le esigenze di una tenuta rispettosa degli animali (PBD, PPD; COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, FSSE, Swisshorse, VSP-FSEC). Derogare alla stabulazione in gruppo deve essere possibile solo in casi motivati (TIR).

3.3.4 Capoverso 5

Il Canton Basilea Campagna accoglie con favore la decisione di non prevedere uno spiazzo per l’utilizzazione degli animali nel caso della tenuta di cavalli a scopo di hobby. Rileva inoltre che, a livello di esecuzione, la distinzione tra area di uscita con qualsiasi tempo e spiazzo per l’equitazione e le esercitazioni ai sensi dell’articolo 42b capoverso 5 AP OPT sarà molto difficile da controllare. Difficoltà particolari potrebbero insorgere se non è stato possibile allestire l’area per l’uscita con qualsiasi tempo immediatamente a ridosso degli edifici destinati alla stabulazione.

Il Canton San Gallo ritiene che le aree di uscita con qualsiasi tempo e gli spiazzi per l’utilizzazione degli animali debbano essere considerati alla stessa stregua, indipendentemente della conformità alla zona di destinazione.

Il capoverso 5 deve essere stralciato (PBD; CJA, COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, Kleinbauern, FSSE, Swisshorse, VSP-FSEC). Il disciplinamento previsto è troppo restrittivo rispetto alla prassi applicata finora; in linea di principio tutti gli edifici e tutti gli impianti (ad es. le pensiline in mezzo al pascolo), anche quelli richiesti da altre legislazioni in correlazione alla detenzione di cavalli, possono ottenere un’autorizzazione solo se non si oppongono interessi preponderanti (PBD, FSSE).

Il capoverso 5 deve essere modificato alla luce di quanto deciso dal Tribunale federale il 13 agosto 2013 (Comune di Mühleberg BE). La sentenza, fondandosi rispettivamente sull’iniziativa Darbellay e sul nuovo articolo 24e R 2013 LPT, stabilisce che le nuove disposizioni sulla tenuta di cavalli tengono conto degli interessi della protezione degli animali unicamente nell’ambito del “necessario” e non del “raccomandato”. Il nuovo articolo 24e R 2013 LPT permette, nell’interesse di una tenuta rispettosa degli animali, la presenza di impianti esterni con una superficie più grande di quella minima prevista per legge. Ciò non significa, tuttavia, che le superfici raccomandate dalla legislazione sulla protezione degli animali debbano anche essere, in ogni caso, autorizzate. Gli impianti devono essere necessariamente autorizzati unicamente se sono conciliabili con importanti esigenze della pianificazione del territorio (ASPAN).

Basilea Città propone di trattare il capoverso 5 analogamente alle Direttive tecniche del 1° settembre 2013 concernenti la protezione dei cavalli dal profilo dei requisiti edili e della qualità.

40/51 412/2004-00920/41/22/04/06/M461-0129