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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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a. le prestazioni convenute con i clienti e le informazioni rilevate su questi ultimi;

b. l’informazione o l’avvertimento ai clienti di cui all’articolo 13 o 14;

c. le prestazioni fornite ai clienti.

2 Nel caso della gestione patrimoniale e della consulenza in investimenti, essi documentano inoltre le esigenze dei clienti e i motivi di ogni raccomandazione che porta all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario.

Art. 16 Obbligo di rendiconto

1 I fornitori di servizi finanziari consegnano ai loro clienti una copia della documentazione di cui all’articolo 15.

2 Essi informano i propri clienti sui servizi forniti. Rendono conto, segnatamente:

a. delle operazioni eseguite;

b. della composizione, della valutazione e dell’evoluzione del portafoglio;

c. dei costi connessi ai servizi.

3 Il Consiglio federale disciplina il contenuto minimo delle informazioni secondo il capoverso 2 e il momento in cui sono comunicate.

Sezione 5: Trasparenza e diligenza nel caso dei mandati dei clienti

Art. 17 Elaborazione dei mandati dei clienti

1 Nell’elaborare i mandati dei clienti, i fornitori di servizi finanziari osservano il principio della buona fede e quello della parità di trattamento.

2 Il Consiglio federale disciplina come soddisfare i principi di cui al capoverso 1, in particolare riguardo alle procedure e ai sistemi per l’esecuzione dei mandati dei clienti.

Art. 18 Migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti

1 I fornitori di servizi finanziari assicurano che nell’esecuzione dei mandati dei loro clienti venga raggiunto il migliore risultato possibile sotto l’aspetto finanziario, temporale e qualitativo.

2 Sotto l’aspetto finanziario, oltre al prezzo per lo strumento finanziario essi considerano i costi connessi all’esecuzione del mandato nonché i vantaggi di cui all’articolo 26 capoverso 3.

3 Essi emanano istruzioni interne sull’esecuzione dei mandati dei clienti.

4 Il Consiglio federale disciplina come soddisfare i principi di cui ai capoversi 2 e 3.